60 giorni per pulire le scarpate sulle strade del comune di Vergato

150226_Vergato_Protezione civile copia2015/03/02, Vergato – La recente nevicata con relativa pioggia gelata che ha provocato l’appesantimento della neve e la caduta di rami e alberi, l’interruzione dell’energia elettrica, intere zone del comune rimaste isolate e non ultime le difficoltà riscontrate durante lo sgombero della neve dalle strade di collegamento a causa degli alberi caduti sulla carreggiata, hanno spinto il sindaco ad emettere un’ordinanza al fine di evitare il possibile ripetersi di tali problematiche.

Ecco l’ordinanza ( testo digitalizzato passibile di errori, vedi originale in pdf: 150301_Strade_16_784_3960)

Massimo Gnudi sindacoIL SINDACO
Premesso che:
conseguentemente allo stato di abbandono in cui versano i terreni boscati e gli ex coltivi posti a margine de!le strade comunali e vicinali di uso pubblico, si verificano sempre più frequentemente ripetuti casi ribaltamento dei tronchi e caduta di rami e ramaglie sulla sottostante carreggiata;
detto fenomeno è comune e si estende lungo tutta la viabilità pubblica comunale e vicinale di uso pubblico creando uno stato di pericolo per il transito veicolare e pedonale;
detta situazione comporta oltre che ad un immediato rischio per l’incolumità anche il pericolo di interruzione della circolazione con conseguenti disagi per i cittadini;
con gli ultimi eventi meteorologici, la caduta delle alberature sulla sede stradale ha prodotto gravi difficoltà nelle operazioni di sgombero della neve oltre che la chiusura delle cunette di raccolta delle acque e può produrre fenomeni di dissesto idrogeologico per lo scalzo dei terreni con frammento di terreno e di rocce sulla carreggiata;
Tenuto conto che:
la mancata manutenzione delle scarpate, dei cigli stradali, della vegetazione arbustiva è delle alberature da parte dei proprietari frontisti, è fonte dì aggravamento delle condizioni di rischio idrogeologico e quindi di pericolo per l’incolumità pubblica nonché danno diretto alla proprietà pubblica;
Considerato che:
detta situazione di pencolo è dovuta anche alla negligenza dei proprietari dei fondi e non può essere procrastinata per gli evidenti motivi di cui sopra; sussiste a tutti gli effetti un interesse pubblico per i’adozione di un provvedimento con il quale si ingiunga ad ogni proprietario delle aree in fregio ai tratti stradali i’adozione di immediati provvedimenti di messa in sicurezza mediante taglio a raso o abbattimento delle alberature pericolose e pericolanti poste in una fascia della profondità di 3 metri calcolato sulla perpendicolare dal margine esterno delle banchine stradali, sia a monte che a valle;
Visti:
il D.Lgs. 285/1992, il relativo regolamento di attuazione, e le loro successive modifiche ed integrazioni;
l’ari 892 e seguenti del Codice Civile;
il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale;
il D. Lgs 267/2000;
Considerato che per l’urgenza di provvedere all’adozione dei provvedimenti di messa in sicurezza, non è possibile dare comunicazione a tutti gli interessati dell’avvio del procedimento di cui trattasi, così come disposto dall’ari. 7 della L. 241/1990, ma verrà comunque data la massima diffusione al presente provvedimento non solo attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, ma anche attraverso forme partecipative.

ORDINA
a tutti i proprietari e detentori di diritti reali dei terreni che confinano con le strade comunali e vicinali di uso pubblico comunque denominate, di provvedere all’effettuazione delle manutenzioni dei fondi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, mediante:
l’abbattimento di tutte le alberature ed arbusti che incombono per rami o porzioni di fusto aggettanti sui tracciati stradali, la cui traiettoria di caduta insiste sulla carreggiata, per la profondità di almeno 3 metri, con particolare riguardo a quelle pericolose o pericolanti avvertendo che trascorso infruttuosamente detto termine, l’Ente si riserva di procedere d’ufficio a spese dei proprietari inadempienti provvedendo direttamente o assegnando i lavori ad un soggetto terzo; in tal caso il materiale rimosso potrà essere trattenuto dai soggetto esecutore e le spese sostenute potranno essere addebitate ai proprietari, salvo l’applicazione della sanzione. L’abbattimento dovrà avvenire secondo le modalità previste della vigente normativa in materia, nel rispetto dei vinco!) presenti nell’area di riferimento; la rimozione immediata di alberi, ramaglie e terriccio caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
la manutenzione delle ripe confinanti con le strade, sia a valle che a monte delle medesime, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada, altresì realizzando, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;
l’adozione comunque di tutte le precauzioni ed accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.
Che al fine di tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione stradale, i suddetti interventi dì messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi antistanti le strade dovranno essere eseguiti costantemente durante tutto il periodo dell’anno.
STABILISCE
che la presente ordinanza non è applicabile:
– alle piante monumentali censite;
– alle specie protette;
– alle piante ornamentali, dei giardini pubblici e privati e dei parchi pubblici e di gestione dei boschi.
Le esclusioni di cui sopra operano ove le stesse non presentino evidenti e conclamati problemi di stabilità o patologie tali da compromettere la staticità. In tal caso sarà sempre necessario, ai fini dell’abbattimento/potatura, la presentazione ai Comune di una relazione, a firma di un Tecnico, sullo stato fitosanitario degli esemplari tutelati, con cui si accerti lo stato di pericolosità degli stessi.
La presente ordinanza non costituisce titolo abilitativo all’esecuzione degli interventi ordinati di gestione dei boschi per i quali si dovrà procedere secondo le norme e regolamenti vigenti e nel rispetto dei vincoli preordinati idrogeologico e vincolo paesaggistico ex ari 142, comma 1, D.Lgs 42/2004, ove applicabili.

FA DIVIETO
A tutti i proprietari di terreni frontistanti le strade comunali e vicinali di uso pubblico di procedere ad effettuare nuove piantumazioni di arbusti ed alberature entro una fascia, misurata ai lati della carreggiata, di mi. 3,00 per gli arbusti e di almeno mi. 6,00 e comunque non inferiore all’altezza massima raggiunta dalla tipologia di essenza per le piante di alto fusto, (art. 16 cc. 1 e 4 CdS – fuori centro abitato; art. 18 cc 4,5 e 6 CdS all’interno del centro abitato).
AVVERTE
Che le violazioni a quanto disposto con la presente Ordinanza saranno punite ai sensi del vigente Codice della Strada secondo il principio di specialità. Ogni altra violazione sarà punita con la sanzione amministrativa prevista dall’ari. 7bis del D.Lgs 267/2000. Che resta a carico dei proprietari ogni responsabilità per danni causati a terzi.
DISPONE CHE
il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito web del Comune di Vergato, venga reso noto, alla Prefettura di Bologna, alle Forze dell’ordine, agli albi professionali dei Tecnici Ingeneri, Architetti,  Agronomi, Geologi, Geometri, che per la loro attività operano sul territorio Comunale, ai Comuni il cui territorio confina con quello del Comune di Vergato, alle Associazioni di chi lavora a titolo principale in agricoltura, ai maggiori proprietari terrieri, pubblici o privati, presenti sul territorio comunale;
il personale appartenente alla Polizia Municipale, tutti gli altri soggetti abilitati all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell’Ali. 12 del D.Lgs 285/1992, nonché agli agenti ed Ufficiali di P.G., sono incaricati dell’esatta osservanza della presente Ordinanza.
RENDE NOTO CHE
Avverso il presente provvedimento è ammessa l’azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere nel termine di decadenza di sessanta giorni, da proporre al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna (d.lgs.02 luglio 2010, n. 104), oppure, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199);
Dalla Residenza Municipale, lì 27/02/2015. Il sindaco Massimo Gnudi

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