Il M5S precisa, sul Recupero Costo di Costruzione – Delibera

Vn24_M5S_Logo_012015/06/29, Vergato – Nell’articolo precedente avevamo specificato che tale “pratica” era di difficile interpretazione a causa di pareri legali ( professori universitari e organi regionali) e auspicavamo la necessità di documenti scritti, ecco arrivare la precisazione solerte e puntuale di Massimo Gamberi (M5S), affinchè i cittadini possano comprendere una situazione non più risolvibile con il partito del “no” o del “si”.

Anche a dimostrazione che ‘noi’ valutiamo nel merito le proposte in delibera, votando come pensiamo sia più ‘giusto procedere’ di volta in volta e a prescindere assieme a “chi”, allego le nostre dichiarazioni di voto ai punti 2 e 3 all’ Odg. del consiglio comunale di Vergato del 25 giugno scorso;

ma soprattutto vi scrivo per fare chiarezza sulla posizione del M5S di Vergato e sul voto a favore della proposta in delibera dalla maggioranza, in merito alla questione “adeguamento costi di costruzione Istat” e che crediamo sia stato un atto dovuto e riteniamo sia un significativo ‘passo avanti’ in tutta questa complicata faccenda chiarendo anche alcuni aspetti controversi con il parere di un legale da ritenere valido e abbastanza esaudiente;

(come si legge dal nostro allegato) riteniamo però che questa delibera non rappresenti un atto conclusivo verso questa faccenda, anche formalmente grazie alla nostra posizione presentata in dichiarazione di voto, che sollecita l’ attuale amministrazione e chiede di attivarsi “in altrettanto modo” anche nei confronti delle amministrazioni o degli amministratori in carica nel periodo specifico, visto che riteniamo siano anche loro un’ altra ‘parte responsabile’ della mancata riscossione ed adeguamento ISTAT ecc… (indipendentemente dai procedimenti penali in corso) e comunque specificando di non limitarsi nel proseguire solo nel procedimento verso l’ ex dipendente matr.0034 ritenendolo come unico responsabile…

(come riferimento allego la proposta di delibera di giunta  presentata al punto 2  dell’ Odg. di consiglio citato sopra).
Movimento 5 Stelle Vergato

Dichiarazione di voto al punto 2 dell’ODG. Del consiglio Comunale del 25 giugno a tema : PARERE
LEGALE A TEMA RECUPERO COSTO DI COSTRUZIONE – DETERMINAZIONE.
– Aderiamo in parte alle considerazioni espresse nel parere del Prof. Avv. Federico Gualandi,
conseguentemente di proseguire nel procedimento di recupero dell’intero importo di
condanna previsto dalla sentenza della Corte dei Conti nr. 653/2013 a carico dell’ex
dipendente matricola nr. 034, ma se si ritiene pertanto giusto, per le ragioni dianzi a voi
riportate, non legittimo né opportuno procedere al recupero delle somme non riscosse in
sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi, per i motivi descritti in delibera (tratte dal parere
legale), ciò non vuol dire che per la restante parte di oneri “non riscossi” questa
amministrazione stessa non si possa attivare per recuperarli.

visto che:

– Il GIP Dott. Gianluca Petragnani Gelosi sciogliendo la riserva con propria ordinanza, ha
fornito la prova che era ed è obbligatorio (e non facoltativo) il recupero delle somme
paratributarie, smentendo così di fatto la tesi e la linea difensiva fatta a suo tempo dall’
amministrazione in carica del Comune di Vergato e disponendo di conseguenza “l’iscrizione
nel registro delle notizie di reato del Sindaco p.t. del Comune di Vergato”, essendosi
configurato il delitto di cui all’art. 328 c.p. (omissione di atti d’ufficio) o se del caso quello di
abuso d’ufficio.

– E’ da ipotizzare che tale atto giudiziario possa indurre anche la Procura Regionale della
Corte dei Conti ad attivarsi per accertare le responsabilità della parte di danno erariale (€
260.000) non procurata dalla matricola 0034, ma da altre persone facilmente individuabili
negli organi eletti all’epoca dei fatti.

Chiediamo inoltre:

Per logiche ragioni di equità ed imparzialità, sempre fatto salvo l’azzeramento del danno in
caso di recupero delle somme non introitate, che questa amministrazione faccia
altrettanto nei confronti del Sindaco e della precedente Giunta, di attivarsi con “la
macchina amministrativa” facendo propri i rilievi del GIP menzionato, indipendentemente
dall’ azione giudiziaria in corso, affinché siano recuperate le ben più elevate somme di €
260.000 sottratto all’ erario Comunale.

Dichiarazione di voto a favore.

Massimo Gamberi

Vergato, lì 25/06/2015

Movimento 5 Stelle Vergato

Dichiarazione di voto al punto 3 dell’ODG. del consiglio Comunale del 25 giugno a
tema : CRITERI E MODALITA’ DI CALCOLO DELLA SANZIONE PREVISTA DALL’ART.
167 DEL D.LGS. N. 42/2004 PER OPERE REALIZZATE IN ZONA SOTTOPOSTA A
VINCOLO PAESAGGISTICO IN ASSENZA O DIFFORMITA’ DALLA PRESCRITTA
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA. APPROVAZIONE

visto che:

.in attesa della definizione, da parte della Regione Emilia Romagna, dei criteri e delle
modalità di determinazione e di irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all’art.
167 del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004, si rendesse comunque necessario
procedere all’individuazione degli stessi;
.è stato ritenuto necessario per il Comune di Vergato, solo da ora approvare una
regolamentazione in tal senso secondo i criteri definiti nell’allegato alla presente
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Chiediamo:

al sig. Sindaco e/o all’ assessore della giunta di Vergato, quali ‘sanzioni pecuniarie’
siano state applicate, con che criteri e modalità siano state determinate le somme
prima della presente delibera.
È infatti interesse di questa opposizione avere la documentazione del passato per
farne anche solo un confronto con l’ attuale determinazione.
dichiaro quindi di dare voto favorevole e rimango in attesa delle documentazioni
richieste.

Massimo Gamberi

Vergato, lì 25/06/2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 23/10/2014 furono formulati alcuni
indirizzi in relazione alla sentenza n. 653/2013 con la quale la Corte dei Conti sez. Prima
Giurisdizionale Centrale ha emesso sentenza di condanna a carico dell’ex dipendente
matricola nr. 034 del Comune di Vergato, confermandone l’esclusiva responsabilità, già
accertata in primo grado, per il causato danno consistente nei minori introiti conseguenti
al mancato adeguamento del costo di costruzione agli indici ISTAT, condannandolo al
pagamento di € 40.000,00 in favore del Comune di Vergato;

 in particolare in tale occasione la Giunta Comunale:

– prese atto delle decisioni assunte dall’Amministrazione Comunale nella consiliatura
– prese atto dell’attuale pendenza di ricorsi giurisdizionali gravanti sui medesimi fatti,
– formulò riserva per ogni ulteriore e futura valutazione di merito sui fatti di cui
 in data 25 novembre 2014, acquisita al prot. dell’Ente al n. 15560, perveniva messa in
mora dell’Ente da parte del legale dell’ex dipendente, in ordine all’invito ad avviare il
procedimento di recupero delle somme non pagate dai beneficiari dei provvedimenti
 con successiva deliberazione n. 20/2015, la Giunta Comunale conferiva specifico incarico
legale “al fine di assicurare ogni più opportuno approfondimento giuridico in relazione ai
profili correlati alla vertenza dell’adeguamento del costo di costruzione, trattandosi di
vicenda complessa, per la quale occorre garantire l’adeguata tutela agli interessi
economici e legali dell’Amministrazione Comunale di Vergato, attivando le iniziative più
idonee al fine di garantire il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa,
nella cura esclusiva dell’interesse pubblico”;

 a tal fine è stato contattato l’avv. Federico Gualandi, con Studio a Bologna, Galleria
Marconi, stimato ed esperto amministrativista, Professore a contratto presso l’Università
degli Studi di Venezia, come da C.V. acquisito agli atti;
– in data 03 giugno 2015, prot. nr. 7086 è stato acquisito il parere del Prof. Avv. Federico
Gualandi in ordine alla legittimità del recupero in via di autotutela di oneri erroneamente
determinati in sede di rilascio di titoli abilitativi edilizi nel periodo 2002-2009;
– il predetto parere analizza l’intera questione muovendo dalla necessità di impostare la
decisione se procedere o meno al recupero di quanto non corrisposto a titolo di costo di
costruzione, non tanto (e non solo) in termini di opportunità, bensì innanzitutto in termini di
– l’analisi del panorama giurisprudenziale restituisce l’esistenza di due orientamenti
giurisprudenziali contrapposti;

– un primo orientamento impone l’obbligo del recupero, quale atto dovuto in ragione della
natura paritetica della determinazione dell’onere, come tale non riconducibile all’area delle
– un secondo orientamento, partendo dalla medesime premesse (ovvero che trattasi di
attività paritetica, per la quale l’amministrazione interviene senza esercitare poteri
autoritativi), conclude nel ritenere applicabili le disposizioni civilistiche e quindi la possibilità
di rideterminare l’importo soltanto in presenza di un errore essenziale e riconoscibile ai
sensi dell’art. 1427 e ss. del c.c., atteso che, ai sensi dell’art. 1 della legge 241/1990 e
s.m.i, “L’attivita’ amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed e’ retta da criteri di
economicita’, di efficacia, di imparzialita’, di pubblicita’ e di trasparenza secondo le
precedente 2009 – 2014;
in particolare in relazione all’impugnativa dinanzi al TAR avente ad oggetto la
deliberazione di Giunta Comunale nr. 54/2011;
all’oggetto, in esito alla definizione dei procedimenti giurisdizionali in corso,
confermando la propria più ampia fiducia nell’operato della Magistratura;
modalita’ previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli
procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario”. (che ricomprende il canone
della tutela dell’affidamento dei privati), mentre il successivo art. 1-bis recita “La pubblica
amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di
diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.”
– dopo ampia ed approfondita disamina il parere si conclude nel ritenere – con specifico
riferimento (al) ed attento esame (del) caso concreto – le argomentazioni a sostegno
dell’impossibilità di procedere ad una richiesta di restituzione come maggiormente
rispettose dei principi cui deve essere improntato il nuovo rapporto tra Amministrazione ed
Amministrato e più rispondenti al pubblico interesse, in quanto una diversa soluzione, a
fronte di un recupero incerto nell’ e nel , finirebbe per esporre l’
Amministrazione ai costi dei possibili contenziosi ed alle richieste di risarcimento dei danni
che potrebbero essere proposte in via riconvenzionale dai cittadini destinatari dei
– segnatamente trovano rilievo a tal fine le seguenti considerazioni:
– si procederebbe al recupero a distanza di molti anni dall’originario versamento;
– il pagamento è stato effettuato in connessione con l’esercizio di un’attività economica
(edilizia), per la quale la determinazione dell’importo ha, presumibilmente, “orientato” le
valutazioni relative anche sotto il profilo della remuneratività e convenienza dell’intervento
costruttivo, che verrebbe ora indiscutibilmente alterato;
– molti degli immobili oggetto di intervento potrebbero essere ceduti, mentre l’obbligazione di
cui trattasi non è “ambulatoria” e l’ attività di recupero dovrebbe essere indirizzata nei
confronti degli originari richiedenti (TAR Toscana, Sez. III, 12.03.2014, n.493);
– trattasi di pretesa paratributaria, per la quale, pertanto, dovrebbero valere principi analoghi
a quelli che risultano dettati dal c.d. Statuto del contribuente, con specifico riferimento alla
buona fede e alla tutela dell’affidamento, che trova solide basi costituzionali, oltre che nel
dovere di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), anche
nel principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e nella tutela della libertà di iniziativa
economica (art. 41 Cost.), nel senso che l’Amministrazione (ma anche il legislatore) ha
l’obbligo di rispettare “l’esigenza di prevedibilità e di anticipata conoscenza”, da parte del
contribuente, del carico fiscale che incide sulle proprie attività economiche”. I principi
costituzionali impongono la tutela dell’affidamento legittimo posto dalla ineludibile necessità
di certezza dell’ordinamento giuridico (Corte Cost., 22 novembre 2000, n. 525);
– nell’ipotesi di richiesta di restituzione l’Amministrazione si esporrebbe a sicuri contenziosi
circa la legittimità dei propri atti, nonché, come pacificamente ammesso anche da tutte le
sentenze che ritengono doveroso il recupero, a possibili richieste di risarcimento dei
danni, per lesione del principio del legittimo affidamento ai sensi delle pronunce della
Suprema Corte di Cassazione (n.6594-6596 del 23 marzo 2011), laddove si afferma che il
cittadino ha il diritto di fare affidamento sulla legittimità dell’atto amministrativo e, quindi,
sulla correttezza dell’azione amministrativa;

– dottrina e giurisprudenza costituzionale sono concordi nel ritenere che “il principio della
certezza dei rapporti preteriti”, pur non trovando espressa codificazione costituzionale,
“rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema” e, a tale garanzia, secondo la
Corte, si ricollega il ricordato principio dell’affidamento;
– la stessa Corte dei Conti si esprime sempre in termini di mera eventualità sottolineando i
rischi (anche in termine di contenzioso) di tale attività di recupero;
-da questo punto di vista il recupero integrale risulterebbe lesivo di numerosi principi anche
costituzionali, oltre che esporre l’Amministrazione al rischio di fondati contenziosi;
– conclude il legale nel ritenere non rispondente “ai principi di buona amministrazione,
economicità, efficacia ed imparzialità che l’Amministrazione, solo per ridurre l’importo
addebitato a titolo di responsabilità erariale al proprio dipendente, si esponga a contenziosi
e rischi del tutto imprevedibili quanto ai sui possibili esiti” ed ancora “il recupero forzoso ed
indiscriminato, in effetti comporterebbe una (indebita e impropria) alterazione del criterio di
ripartizione adottato equitativamente dalla Corte; alterare questo rapporto, andando ad
incidere sugli altri due soggetti coinvolti (l’Amministrazione ed i cittadini incolpevoli), per
tentare di “spalmare” questo importo su queste due categorie, apparirebbe, in effetti, del
tutto iniquo ed ingiusto, contrario ai principi di buona amministrazione, di proporzionalità e
ragionevolezza, economicità ed efficacia”;
Dato atto che sul medesimo argomento, in data 04 giugno 2015 si pronunciava anche il Difensore
civico Regionale, ritenendo che “i Comuni non possono domandare a distanza di tempo ai propri
cittadini un contributo per l’adeguamento dei costi di costruzione alla variazione egli indici ISTAT,
perché “la quantificazione del contributo di costruzione è effettuata con riferimento alla data del
rilascio del permesso di costruire, che costituisce il momento in cui sorge l’obbligazione
contributiva”, citando conforme parere del Servizio affari Generali, giuridici e programmazione
finanziaria della Regione Emilia-Romagna;

Considerato, alla luce dell’approfondito parere, dover pertanto assumere un preciso e specifico
orientamento in ordine al tema de quo, che verrà comunicato quale formale risposta dell’
Amministrazione all’ Atto di diffida e messa in mora inviata dal legale dell’ ex dipendente;
Ritenuto a tal fine di aderire alle considerazioni espresse nel parere del Prof. Avv. Federico
Gualandi ritenendo pertanto non legittimo né opportuno procedere al recupero delle somme non
riscosse in sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi, e conseguentemente proseguire nel
procedimento di recupero dell’intero importo di condanna previsto dalla sentenza della Corte dei
Conti nr. 653/2013 a carico dell’ex dipendente matricola nr. 034;
Richiamata la delibera d’indirizzo n.27 del 22/06/2015, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta di Vergato ha espresso le proprie considerazioni in tema “recupero costo di costruzione”
che qui si intendono integralmente riportate;

– il t.u. enti locali, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che la presente deliberazione, trattandosi di atto di indirizzo non necessita dei pareri
di cui all’art. 49 del T.U. enti locali n. 267 del 18/08/2000, e successive modificazioni ed
CON VOTI espressi per alzata di mano: presenti n. componenti consiliari, votanti n. , astenuti n. 0,
DELIBERA
Per le motivazioni ed i contenuti di cui in parte narrativa, che qui integralmente si richiamano:
– DI ADERIRE alle considerazioni espresse nel parere del Prof. Avv. Federico Gualandi
ritenendo pertanto, per le ragioni dianzi riportate, non legittimo né opportuno procedere al
recupero delle somme non riscosse in sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi, e
conseguentemente di proseguire nel procedimento di recupero dell’intero importo di
condanna previsto dalla sentenza della Corte dei Conti nr. 653/2013 a carico dell’ex
dipendente matricola nr. 034;
DI DICHIARARE con voto così espresso: presenti n. componenti consiliari, votanti n. ,
astenuti n. , favorevoli n. , contrari n. ; con separata votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile a causa dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134, T.U.E.L. enti locali,
d.lgs n. 267 del 18/08/2000.

La DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. Progr. 27 Data 22/06/2015; 20150027G