Agenzia delle Entrate – Finte Onlus e Visure catastali

agenzia-entrate2015/11/12, Vergato – Attenzione alle finte Onlus:

Agenzia Entrate e Regione contro i truffatori.
Nell’ultimo periodo, questa Direzione Regionale ha ricevuto un crescente numero di segnalazioni di cittadini ai quali sono state richieste somme di denaro da parte di presunte ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale).
Ricordiamo che le ONLUS, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le organizzazioni che perseguono esclusivamente finalità di solidarietà sociale, sono soggette a una normativa specifica. In particolare, per accedere al regime agevolato è necessaria l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus, mediante comunicazione alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale.
Tale trattamento agevolato è previsto anche per le cd Onlus di diritto: cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, organizzazioni non governative. Le prime vengono iscritte nei registri delle Province competenti, le seconde nel registro regionale della Regione Emilia Romagna ovvero nei registri delle province competenti. Le organizzazioni non governative sono invece iscritte nell’apposito registro tenuto presso il Ministero degli Esteri.
Al di fuori di tali casi non può essere assunta la qualifica di Onlus né speso l’acronimo di ONLUS.
Pertanto prima di erogare somme di denaro occorre accertare, anche telefonicamente, se l’ente che sollecita l’erogazione abbia tali requisiti. Soprattutto si rammenta che per beneficiare della corrispondente detrazione/deduzione nella dichiarazione dei redditi le persone debbono aver effettuato il versamento solo tramite c/c postale, bonifico bancario, carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Questi sistemi in cui non è dunque ricompreso l’assegno di conto corrente né consegne di denaro a mano permettono all’amministrazione finanziaria di poter controllare le entrate degli enti e l’uso che di queste viene fatto anche a distanza di tempo. Al fine di verificare la veridicità e l’effettiva sussistenza di tali enti, è possibile rivolgersi;

all’Ufficio Controlli Fiscali (tel. 051/6358107 – 6358342 – 6358180 ) di questa Direzione,
oppure all’Ufficio “Sviluppo economia sociale coordinamento terzo settore” della
Regione Emilia-Romagna (tel. 051/6397530 – 6397532), che sulla base delle segnalazioni
pervenute potranno dichiarare l’effettiva natura dei soggetti ovvero svolgere specifici
accertamenti.

Per 57 milioni di immobili la superficie entra in visura

Niente più calcoli, nero su bianco anche i metri quadrati ai fini TARI Da oggi l’Agenzia delle Entrate rende disponibile la superficie catastale nelle visure delle unità immobiliari censite nelle categorie dei Gruppi A, B e C. Una novità che semplifica la vita ai proprietari di 57 milioni di immobili, mettendo a loro disposizione un dato finora visibile solo nelle applicazioni degli uffici. Arriva direttamente in visura anche la superficie ai fini TARI, per consentire ai cittadini di verificare con facilità i dati utilizzati dai Comuni ai fini del controllo della tassa rifiuti. Visure catastali, la superficie è “di casa” – Oltre ai dati identificativi dell’immobile (Comune, sezione urbana, foglio, particella, subalterno), e ai dati di classamento (zona censuaria, categoria catastale, classe, consistenza, rendita), da oggi sarà riportata direttamente in visura anche la superficie catastale, calcolata come stabilito dal Dpr n. 138/1998. Per gli stessi immobili sarà, inoltre, riportata la superficie ai fini TARI che, per le sole destinazioni abitative, non tiene conto di balconi, terrazzi e altre aree scoperte di pertinenza. Metri quadrati TARI, a ciascuno il suo dato – Le visure si arricchiscono di un’altra informazione importante per i cittadini: la superficie ai fini TARI. Ciascun proprietario avrà così a portata di mano anche questa informazione, fornita dall’Agenzia delle Entrate ai Comuni grazie ai flussi di interscambio dati già attivi. In caso di incoerenza tra la planimetria conservata agli atti del catasto e la superficie calcolata, i cittadini interessati potranno inviare le proprie osservazioni, attraverso il sito dell’Agenzia, e contribuire quindi a migliorare la qualità delle banche dati. Già dal 2013 i Comuni possono segnalare errori di superficie riscontrati su immobili presenti nella banca dati catastale. Dalla sperimentazione alle ulteriori opportunità di allineamento delle banche dati – La novità, che arriva al termine di un periodo di sperimentazione che ha coinvolto gli Uffici Provinciali-Territorio di Brindisi, Foggia e Ravenna, non si applica, per il momento, a un limitato numero di immobili che presentano un dato di superficie “incoerente”, in attesa delle opportune verifiche nell’ambito delle attività di allineamento delle banche dati. Quanto agli immobili non dotati di planimetria, che risalgono per lo più alla fase dell’impianto del Catasto edilizio urbano e che sono, per tale motivo, privi anche del dato relativo alla superficie, i proprietari possono presentare una dichiarazione di aggiornamento catastale, con procedura Docfa, per l’inserimento in atti della planimetria catastale. Tale adempimento è, comunque, necessario, in quanto, in caso di vendita dell’immobile, il proprietario è tenuto ad attestare “la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie”, come previsto dall’art. 19, comma 14, del decreto legge n. 78 del 2010. Roma, 9 novembre 2015

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