Tiro a segno – La proposta di legge di Marilena Fabbri

2016/02/24, Vergato – Una proposta di legge che interessa Vergato, la segnala Marco.

http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2735

Atto Camera: 2735
Proposta di legge: FABBRI ed altri: “Disposizioni per il controllo sulla tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza pubblica nei poligoni di tiro a segno ad uso pubblico e privato” (2735).

Vergato sede del TSN, storica struttura che ha generato campioni olimpionici come Varetto e campioncini che ogni anno vanno in giro per il mondo a portare Vergato sulle prime pagine, purtroppo una vicenda giudiziaria a si portato il Tiro a segno alla ribalta, non sappiamo di preciso a che punto sia la vicenda anche se abbiamo chiesto più volte “due righe”.

Ora una proposta di legge dell’onorevole Marilena Fabbri, ex sindaco di Sasso Marconi e ben conosciuta a Vergato, la ricordiamo alcuni anni or sono alle celebrazioni del 25 aprile e durante la campagna elettorale del sindaco Massimo Gnudi. Pubblichiamo alcuni stralci e il documento originale, non sappiamo se questo porterà almeno chiarezza sulla vicenda vergatese, affinchè l’attività della struttura possa operare forte delle centinaia di utilizzatori che vengono a Vergato dalle regioni vicine. Stage, gare e attività, come citato altre volte; Non di sola Rocchetta vive la Valle del Reno!

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2735

— PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI FABBRI, SCANU, FIANO, PES, LENZI, GNECCHI, INCERTI, D’INCECCO, CAMPANA, IORI, CARLO GALLI, ALBANELLA, AMATO, AMODDIO, ARLOTTI, BLAŽINA, PAOLA BRAGANTINI, CAPONE, CARRA, CRIVELLARI, D’OTTAVIO, GINOBLE, GRIBAUDO, MARCHETTI, META, ROMANINI, SCUVERA, SGAMBATO, VALERIA VALENTE, VALIANTE

Disposizioni per il controllo sulla tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza pubblica nei poligoni di tiro a segno ad uso pubblico e privato Presentata il 20 novembre 2014

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge nasce dall’esigenza di regolamentare e di esercitare un controllo sull’impatto acustico, ambientale e sanitario derivante da attività di tiro a segno. Un poligono di tiro è un luogo circoscritto e ben delimitato in cui si pratica attività di tiro di tipo sportivo o militare. Ogni poligono è di solito supervisionato da personale che vigila sul rispetto delle norme sulla sicurezza. Un poligono di tiro può essere all’aperto o al chiuso (tunnel di tiro). In Italia esistono tre tipi principali di poligoni: 1) poligono militare, di uso esclusivo del Genio militare dello Stato; 2) poligono pubblico sotto la gestione dell’Unione italiana tiro a segno (UITS); 3) poligono privato, gestito da società di tiratori affiliate o no a società nazionali o internazionali spesso non riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). L’UITS è un ente pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero della difesa e della federazione nazionale sportiva organo del CONI, che presso le sezioni di tiro a segno nazionale (TSN) svolge, da un lato, la funzione di addestramento al tiro degli obbligati all’istruzione premilitare e post-militare, nonché di tutti coloro che… segue… vedi documento in pdf; 17PDL0028860

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PROPOSTA DI LEGGE __ ART. 1. (Disposizioni per la regolamentazione dell’impatto acustico e dell’accesso ai poligoni di tiro a segno, nonché in materia di sicurezza e di orari). 1. I poligoni di tiro a segno nazionale (TSN) sono inseriti all’interno del piano di zonizzazione acustica comunale e sottoposti alle disposizioni della legge 26 ottobre 1995, n. 447, delle leggi regionali di riferimento e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1o dicembre 1997. 2. Il sindaco del comune in cui è situato un poligono di tiro a segno può intervenire sulla regolamentazione e sulla limitazione degli orari di svolgimento delle attività e delle manifestazioni sportive svolte all’interno dei poligoni di tiro a segno gestiti dall’Unione italiana tiro a segno (UITS) o da altri soggetti privati, secondo quanto previsto dagli articoli 50 e 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In particolare, il disturbo generato da rumori impulsivi, misurato al primo ricettore, non deve superare di 5 decibel (dB) il rumore di fondo nelle fasce orarie diurne e di 3 dB in quelle notturne. In ogni caso presso i ricettori sensibili si devono rispettare i limiti di zona previsti dalla classificazione acustica comunale, definiti dalla tabella C allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1o dicembre 1997. 3. Qualora le attività di cui al comma 2 si svolgano in poligoni di tiro a segno militari, le norme relative alla prevenzione e al contenimento dell’impatto acustico sono adottate dal comune in cui il poligono è situato, d’intesa con l’autorità militare preposta alla gestione dell’impianto ai sensi del comma 3 dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. In caso di mancata intesa entro sei mesi dalla richiesta, il comune provvede in via provvisoria.

4. Il sindaco, per le aree di tiro a segno a cielo aperto e per le aree che delimitano gli impianti dove sorgono i poligoni di tiro a segno, pubblici o privati, con particolare attenzione per quelli collocati all’interno o in prossimità dei centri abitati, può richiedere particolari interventi aggiuntivi a tutela dell’incolumità pubblica al fine di impedire l’ingresso accidentale e incontrollato di civili esterni e di garantire l’incolumità di chi si trova al di fuori di esse dal pericolo di spari accidentali. Il gestore del poligono si assume ogni responsabilità per eventuali incidenti collegati al mancato rispetto delle norme di sicurezza. ART. 2. (Disposizioni per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica).

1. Le agenzie provinciali per la protezione ambientale delle province autonome di Trento e di Bolzano e le agenzie regionali per la protezione ambientale competenti per territorio esercitano le proprie funzioni di prevenzione, di monitoraggio e di controllo ambientale sui poligoni di tiro a segno pubblici o privati anche se situati in aree del demanio militare. Le agenzie devono porre particolare attenzione alla corretta gestione e al regolare smaltimento dei rifiuti, che possono provocare l’inquinamento del terreno, dell’aria e dell’acqua nelle aree pertinenti e limitrofe agli impianti. Le stesse agenzie possono predisporre i piani di monitoraggio dei siti esistenti che si ritengono necessari e richiedere ai soggetti gestori, in solido con la proprietà dei siti, gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza delle aree contaminate a terra e a mare, sulla base delle procedure stabilite dagli articoli 240 e Atti Parlamentari

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—5— Camera dei Deputati — 2735 XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 2. I dipartimenti responsabili in materia di sanità pubblica dell’azienda sanitaria locale competente per territorio esercitano le proprie funzioni di prevenzione e di tutela della salute pubblica anche sui poligoni di tiro a segno pubblici o privati.

3. I poligoni di tiro a segno pubblici o privati sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati e, in particolare, dell’articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché della normativa vigente in materia di prevenzione degli incendi stabilita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151. ART. 3. (Accesso delle Forze di pubblica sicurezza).

1. Le Forze di pubblica sicurezza preposte alla sicurezza e all’ordine pubblico, all’emergenza e urgenza, al soccorso e alla protezione civile nonché alla tutela ambientale e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco preposto al soccorso pubblico sono autorizzati a intervenire nelle aree dei poligoni di tiro a segno, pubblici o privati per lo svolgimento delle proprie funzioni, a fini preventivi e di vigilanza.

ART. 4. (Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 5 (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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