Limitazione nell’uso dell’acqua potabile
2017/06/21, Vergato – Limitazione nell’uso dell’acqua potabile.
Con ordinanza n. 13 del 20/06/2017, il Sindaco dispone su tutto il territorio comunale il divieto a chiunque, di servirsi dell’acqua potabile erogata dagli acquedotti comunali per usi non strettamente domestici.
L’ordinanza è motivata dal rischio di trovarsi in situazioni di carenza di acqua, come segnala il gestore del servizio idrico, che storicamente durante la stagione estiva, in contemporanea con l’aumento dei consumi, le fonti di approvvigionamento dei Comuni si riducono ai minimi termini portando a situazioni locali di insufficienza idrica.
Per evitare probabili, anche se momentanee, mancanze di erogazione e per di assicurare innanzitutto l’acqua potabile per i fabbisogni alimentari e domestici allo scopo di tutelare l’igiene e la sanità pubblica è fatto divieto di usare acqua per innaffiare giardini, per lavaggio di macchine o attrezzi di qualunque specie ed in genere per qualsiasi altro uso che non sia strettamente domestico.
Polizia Municipale ed incaricati dal gestore del servizio idrico potranno rilevare le eventuali infrazioni e sanzionare i trasgressori.
… O R D I N A
1) per il periodo dal 20 giugno 2017 al 30 settembre 2017, durante la fascia oraria compresa fra le ore 7,00 e le ore 21,00, il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extra-domestico, ed in particolare per l’annaffiamento di orti e giardini e per il lavaggio di automezzi;
2) i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici, agricoli, zootecnici e comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessiti l’uso di acqua potabile;
3) il riempimento delle piscine, sia pubbliche che private, nonché il rinnovo, anche parziale, dell’acqua è consentito esclusivamente previo accordo con il personale del gestore della rete di acquedotto;
4) sono esclusi dalla presente ordinanza gli annaffiamenti dei campi da calcio con manto erboso, dei campi da tennis in terra battuta, dei parchi e giardini di uso pubblico, qualora l’organizzazione del servizio non consenta l’annaffiamento notturno, nonché i servizi di igiene urbana;
I N V I T A
la cittadinanza tutta ad un razionale e corretto uso dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi;
A V V E R T E
Che alla violazione dei divieti posti con il presente atto, consegue l’applicazione della sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/00 come integrato dalla Legge 3/03, con pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria pari a €. 50,00 ai sensi della Legge 689/81 e successive modifiche ed integrazioni. Che ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Katia Lenzi, Responsabile della U.O. Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente. Che avverso il presente provvedimento è ammessa l’azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere nel termine di decadenza di sessanta giorni, da proporre al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), oppure, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199). Che il Servizio Intercomunale di Polizia Municipale è incaricata a far osservare le disposizioni della presente ordinanza.