GEV – Guardie Ecologiche Volontarie. Chi sono?

ib_p009_0_18 copia2014/10/24, Vergato – GEV Guardie Ecologiche Volontarie. Chi sono.

 A DIFESA DEL TERRITORIO E DI AIUTO AI CITTADINI

Le Guardie Ecologiche Giurate Volontarie sono costituite in associazioni provinciali. In base alla Legge Regionale 23/89, è operativo nella nostra provincia un’associazione di nome CPGEV con sede a Bologna in via Selva di Pescarola 26, telefono e fax 051/6347464(sito web: http://www.gevbologna.org/home) con sedi periferiche a S. Giovanni in Persiceto, Castel di Casio,Casalecchio di Reno, S. Lazzaro di Savena, Camugnano ed Imola. Alle GEV è  affidato in particolare il compito di vigilare sull’osservanza delle norme Statali e Regionali per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale riportate dalle Leggi Regionali istitutive del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria.

Ne fanno parte circa 460 Agenti che, superato un apposito esame al termine di un corso, sono stati nominati Guardie Particolari Giurate (con Decreto Prefettizio, in base all’art.138 del T.U.L.P.S.-Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e Guardie Ecologiche Volontarie (con Atto di Nomina della Provincia).

Ricoprono quindi il ruolo di Pubblici Ufficiali (art.357 del codice penale) e procedono all’accertamento di illeciti di natura amministrativa, collaborando con tutte le forze di polizia presenti sul territorio.

Hanno dei precisi obblighi e sono  particolarmente tutelate dalle normative  vigenti.

Le GEV sono agenti di Polizia Amministrativa. L’incarico è loro conferito da un organo della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento di una pubblica funzione: l’accertamento di violazioni amministrative nel settore dell’ecologia.

Le Guardie Particolari Giurate vestono una uniforme approvata dal Prefetto; la legge regionale prevede che si può sopperire alla mancanza dell’uniforme attraverso l’utilizzo di una apposita e approvata fascia di identificazione da apporre al braccio.

ib_p009_0_22 copiaI DOVERI DELLE G.E.V.

Fornire al cittadino tutte le informazioni del caso e prestare attenzione alle sue richieste, fornendo le necessarie spiegazioni;

Mantenere in servizio un comportamento corretto nei rapporti con il cittadini;

Rispondere se e quando possibile alle richieste di aiuto e alle esigenze di Pubblica Sicurezza (art.139 del T.U.L.P.S.)

Compiere tutte le operazioni di contestazione e verbalizzazione con professionalità;

In presenza di comportamenti illeciti, è tenuto ad applicare le norme che prevedono la sanzione e deve procedere alla verbalizzazione;

In presenza di un reato del quale è venuto a conoscenza durante o a causa del proprio servizio, deve inoltrare apposita denuncia all’Autorità Giudiziaria.

P1020269 copiaI COMPITI DELLE G.E.V.

Sono definiti dalla L.R. 23/89 e possono venir così riassunti:

– Promuovere e diffondere l’informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale;

– Concorrere alla protezione dell’ambiente ed alla vigilanza in materia ambientale, nonché all’accertamento delle violazioni di disposizioni in materia ecologica, contenute in singole leggi indicate nel decreto d’incarico;

– Promuovere l’educazione ambientale;

– Collaborare con gli Istituti di ricerca, l’ARPA, la Provincia o i Comuni per il rilevamento ambientale, il censimento di specie protette o il monitoraggio dei fiumi;

– Offrire la propria disponibilità alle autorità competenti per collaborare in opere di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri di carattere ambientale (Protezione Civile).

Le G.E.V., sono autorizzate ad esercitare attività di vigilanza e sanzionatoria in materia di :

  • salvaguardia della flora spontanea e rara, disciplina della raccolta dei prodotti del bosco,

del sottobosco, funghi, tartufi e tutela della cotica erbosa superficiale;

  • disciplina e regolamenti dei Parchi Naturali Nazionali, Regionali e delle riserve naturali;
  • disciplina degli scarichi nelle fognature e nei corsi d’acqua superficiali;
  • disciplina per lo smaltimento dei rifiuti (abbandono e combustione di rifiuti);
  • vincolo idrogeologico;
  • norme per gli spandimenti agronomici (liquame e letame) nei campi;
  • prescrizioni di Polizia Forestale;
  • applicazione dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali finalizzate alla tutela

dell’ambiente;

  • norme per la tutela della fauna e l’esercizio dell’attività venatoria (documenti, periodi

-luoghi-mezzi di caccia, cani, richiami-catture, appostamenti, aziende venatorie) e piscatoria (documenti,orari-periodi-oggetto di pesca, mezzi,canali di bonifica, attività agonistica, pesca a pagamento, cattura rane)

  • accensione di fuochi e abbruciamenti;
  • percorsi fuoristrada e parcheggi in prati e aree agricole;
  • tutela della fauna minore;
  • norme di comportamento dei cani in giardini e strade pubbliche, con obbligo di guinzaglio

(guinzaglio+museruola per le razze pericolose contenute nell’Ordinanza del Ministero della Salute del 14/1/2008 e nell’Ordinanza del Comune di Bologna del 6/2/2008 in tema di assicurazione obbligatoria per le stesse razze) e raccolta degli escrementi.

ib_p009_0_20 copiaACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

La GEV, nella sua attività di accertamento, ha il potere di chiedere le generalità: cosa che una semplice guardia giurata non può fare.

Il cittadino quando è di fronte ad un pubblico ufficiale, è tenuto a fornire, se richiesto, le proprie generalità .

La GEV può e talvolta deve procedere a sequestro amministrativo: una misura con cui si priva una persona del possesso di una cosa di sua proprietà per poter disporre di una prova della violazione commessa.

In virtù dell’art.13 della L. 689, l’Agente addetto al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, possono, per l’accertamento della violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e precedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Non può procedere a perquisizioni alla persona o alla dimora privata.

Nel caso di minori di diciotto anni, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza (es. il genitore)

Le GEV redigono verbali che fanno fede sino a querela di falso.

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Nel caso ciò non sia possibile, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 90 giorni (per i residenti in Italia) e 360 gg. (per residenti all’estero).

Gli interessati alla violazione, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica, possono far pervenire (all’autorità competente per la violazione) scritti difensivi e documenti o istanza per essere sentiti in contraddittorio (art. 18 L. 689). L’autorità competente, sentiti gli interessati ed esaminati i documenti, se ritiene fondato l’accertamento, determina la somma dovuta per la violazione; altrimenti emette ordinanza di archiviazione degli atti, annullando il verbale.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per effetto dell’art. 10 della Legge n. 689 del 24/11/1981 (modificata dall’art. 96 del D.L. n. 507 del 30/11/1999) la sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a € 6,00 e non superiore a € 10.329,00. E’ consentita l’oblazione (art.16 L. 689), cioè il pagamento in forma ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notifica; tale importo deve essere pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole al trasgressore, al doppio del minimo della sanzione, oltre alle spese del procedimento.

COME SI DIVENTA G.E.V.?

Sono sei i passi da compiere prima di poter essere a pieno titolo una GEV

1°Pagamento della quota associativa finalizzata alla stipula di apposita assicurazione

2° Il corso di formazione e apprendistato

3° Il superamento dell’esame

4° Il rilascio del Decreto di Guardia Giurata Ecologica o Ambientale da parte del Prefetto. E’ un’autorizzazione di polizia ad esercitare l’attività di vigilanza.

5° L’Atto di nomina a Guardia Ecologica Volontaria con potere di accertamento di illeciti amministrativi è della Provincia.

6° Dopo aver prestato giuramento davanti al Pretore o al Sindaco la GEV è legittimata all’esercizio delle sue funzioni.

Giova comunque precisare che è possibile diventare Soci (senza decreto) ed effettuare volontariato nelle GEV semplicemente pagando la quota associativa. Questi Soci potranno coadiuvare le Gev in molte attività e contribuire anche loro alla salvaguardia dell’ambiente.

Allegati;

Il volantino scaricabile; Volantino GEV

e il documento scaricabile; ARTICOLO