Passi carrabili a Vergato – Il nuovo regolamento comunale

VN24_Passi Carrabili_Cartello-1 copia2015/08/27, Vergato – Il nuovo regolamento comunale sui passi carrabili, estratto indicativo, vedi documento originale in fondo pagina.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 43 DEL 30/07/2015

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PASSI CARRABILI – MODIFICHE
C O M U N E d i V E R G A T O
Provincia di Bologna
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 43 DEL 30/07/2015
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Titolo I
NORME GENERALI
Art. 1
1 – II presente regolamento disciplina, nel territorio comunale, la realizzazione / modificazione e la
regolarizzazione dei passi carrabili dalle strade comunali ai fondi o fabbricati laterali, in conformità
alle disposizioni contenute nel vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92, n. 285 – di seguito
anche C. d. S.), nonché nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/92,
n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni.
2 – Le disposizioni del presente Regolamento debbono osservarsi in correlazione alle prescrizioni
del Regolamento Edilizio del Comune di Vergato, delle altre norme comunali e delle norme di
Legge statali e regionali.
Art. 2
1 – Per “passo carrabile” s’intende l’accesso dalla via pubblica ad un’area laterale che sia idonea allo
stazionamento o alla circolazione dei veicoli (art. 3.37 C.d.S. e art.22/2 Reg. C.d.S.).
Art. 3
1 – Per “suolo pubblico” si intende lo spazio demaniale e lo spazio di proprietà privata soggetto a
servitù di godimento pubblico o di pubblico passaggio.
Titolo II
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI
Art. 4
1 – Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, modificazione e regolamentazione
dei passi carrabili, tenuto conto della terminologia adottata nel nuovo C. d. S., le strade sono
classificate come segue:
1) STRADE DI SCORRIMENTO: strada a carreggiata indipendente o separata da
spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai
mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiede, con eventuali intersezioni a
raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla
carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
2) STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI: strada a carreggiata indipendente o separata da
spartitraffico invalicabile;
3) STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE: strada ad unica carreggiata con almeno una
corsia per senso di marcia.
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4) STRADE URBANE DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie,
banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita
corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
5) STRADE LOCALI: strada urbana o extraurbana opportunamente sistemata ai fini dell’art. 2
comma 1 C.d.S., non facente parte degli altri tipi di strada, con traffico estremamente
limitato.
Titolo III
REALIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI
Art. 5
1 – Senza la preventiva autorizzazione dell’ U.O. Edilizia Privata e Ambiente non possono essere
stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni delle strade ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi
innesti di strade soggette ad uso privato (ex art. 22 c.1).
2 – La realizzazione/modificazione dei passi carrai deve essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni del Codice della Strada, del presente regolamento e secondo le indicazioni dell’U.O.
Edilizia Privata e Ambiente , che acquisisce, il parere obbligatorio dell’Ufficio Polizia Municipale
e, se necessario, dell’U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni.
Art. 6
1 – I passi carrabili di nuova costruzione devono essere realizzati osservando le seguenti condizioni
(ex art. 46 Reg. C. d. S.):
a) devono essere distanti dalle intersezioni almeno ml. 12,00 e, in ogni caso, devono essere
visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima
consentita nella strada su cui sono collocati;
b) devono consentire l’accesso ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla
circolazione dei veicoli;
c) qualora l’accesso alla proprietà privata sia destinato anche a notevole traffico pedonale,deve
essere prevista una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale ;
d) devono permettere la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale.
2 – I passi carrai devono essere realizzati con apertura d’accesso dal suolo pubblico di dimensione
compresa da un limite minimo di m. 2,50 ad un limite massimo di m. 12,00; possono essere
concesse deroghe per misure inferiori in casi particolari. Qualora l’accesso carrabile abbia
un’apertura maggiore del limite massimo, è possibile regolarizzarlo suddividendolo in più settori
individuati con autonomi segnali stradali.
3 – Limitatamente ai passi carrai posti a servizio di immobili, ovvero aree destinate ad insediamenti
produttivi, possono essere autorizzate senza l’obbligo di suddivisione in settori, dimensioni
superiori ai m. 12,00.
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4 – Qualora l’accesso debba essere realizzato con manufatti (es. scivolo, tombinatura, raccordo ecc.)
che modificano la sede stradale, deve essere acquisito il parere obbligatorio vincolante del Settore
dell’U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni.
5 – I lavori su suolo pubblico che modificano la sede stradale devono essere eseguiti in conformità
alle prescrizioni tecniche impartite dal Settore dell’U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni .
6 – Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per grave limitazione della godibilità
della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di
apertura automatizzati a distanza.
7 – Se l’immissione avviene direttamente per assenza del cancello posto a protezione della proprietà
laterale, non sussiste l’obbligo di arretramento ovvero dell’installazione dei sistemi di apertura
automatizzata a distanza. L’eventuale successiva installazione del cancello posto a protezione della
proprietà laterale, comporta l’obbligo di nuova autorizzazione soggetta alle norme di cui al presente
regolamento, in relazione alla tipologia di strada su cui aggetta il passo carraio.
Titolo IV
AUTORIZZAZIONE – REGOLARIZZAZIONE DEl PASSI CARRABILI
Art. 7
1 – Nel territorio del Comune di Vergato, tutti i passi carrabili che si immettono sulle strade di cui
all’art. 4, previa autorizzazione ed in conformità alle prescrizioni contenute nel presente
Regolamento (ex art. 22 C.d.S.), devono essere individuati con l’apposito segnale rilasciato dalla
Polizia Municipale.
Art. 8
1 – L’autorizzazione dell’accesso carrabile di nuova costruzione avviene attraverso la seguente
procedura:
a) presentazione di apposita domanda all’U.O. Edilizia Privata e Ambiente in bollo corredata di
elaborati tecnici in adeguata scala dell’accesso da adibire a passo carrabile e Relazione tecnica a
firma di professionista abilitato all’Albo Professionale attestante i seguenti elementi:
1) luce del passo carraio;
2) distanza del passo carraio dalla più vicina intersezione;
3) distanza del passo carraio dalla più vicina curva;
4) esistenza, o meno, di manufatti su suolo pubblico (es. marciapiede scivolo, tombinamento
ecc.);
5) destinazione del passo carraio (a servizio di civile abitazione ovvero di impianti produttivi
o di struttura pubblica);
6) titolo di godimento dell’immobile a cui è asservito il passo carraio ;
7) l’esistenza o meno dell’arretramento ovvero del sistema di apertura automatizzata.
8) Documentazione fotografica, titolo di proprietà (in caso di affittuario nulla-osta da parte del
proprietario).
9) N° 1 marca da bollo per l’autorizzazione da rilasciare.
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b) all’esito positivo dell’istruttoria, previo ritiro, il cartello dovrà essere affisso in corrispondenza
dell’accesso, in modo visibile
2 – L’autorizzazione comporta:
a) l’obbligo per il titolare dell’autorizzazione, al fine di permettere agli utenti stradali di
individuare la zona interessata dal divieto di sosta,in modo chiaro ed inequivocabile, di
mantenere in perfetta efficienza la sagoma limite ed il segnale stradale rilasciato dalla Polizia
Municipale previo pagamento;
b) l’obbligo per il titolare dell’autorizzazione di comunicare all’Ufficio addetto qualsiasi
modificazione della struttura e/o dimensioni dell’accesso stesso, ovvero qualsiasi variazione
nella titolarità o della destinazione d’uso dell’immobile asservito dal passo carraio;
c) l’obbligo per il titolare dell’autorizzazione di comunicare, all’apposito ufficio, qualsiasi
danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. In tale ultima ipotesi,
dovrà anche essere prodotta copia della denuncia di smarrimento o furto, presentata presso le
competenti Autorità di Polizia;
d) l’obbligo per il titolare dell’autorizzazione di restituire, all’Ufficio che lo ha rilasciato, il cartello
segnaletico numerato di passo carraio, in caso di cessazione dell’autorizzazione stessa, per
rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente Autorità.
3 – La realizzazione del passo carraio e l’eventuale rimessa in pristino di opere stradali per la
cessazione dell’uso, in caso di rinuncia del titolare o su disposizione della autorità competente,
ricade a carico dell’intestatario o avente causa. L’esecuzione dei relativi lavori deve essere effettuata
in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dall’U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni.
4 – Le autorizzazioni si intendono concesse, per un periodo di anni 20 (venti) rinnovabili e
comunque facendo salvo gli eventuali diritti di terzi, le prescrizioni del regolamento edilizio,
nonché le norme di legge.
5 – II segnale stradale di “passo carrabile” rilasciato con l’autorizzazione ha dimensioni e formato
stabilite dall’art. 120 Reg. C.d.S. (figura II.78). Esso indica la zona in corrispondenza della quale
vige, in permanenza, divieto di sosta ai sensi dell’art.158 del Codice della Strada.
Titolo V
DEROGHE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI
Art. 9
1 – In deroga alle condizioni di cui all’art. 6, i passi carrabili esistenti, realizzati in ossequio alle
disposizioni Urbanistico-Edilizie in vigore all’atto della loro costruzione, possono essere
autorizzati allo stato di fatto esistente, fatti salvi i casi per i quali sussiste l’obbligo di adeguamento
alle prescrizioni di cui all’art. 6 (arretramento o automatismo).
2 – La domanda per la regolarizzazione dei passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del
regolamento comunale, dovrà essere presentata presso l’U.O. Polizia Municipale, entro il 31 ottobre
2015.
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3 – L’eventuale adeguamento del passo carrabile che comporti l’esecuzione di lavori (realizzazione
di piazzola di sosta, scivolo, tombinatura, raccordo o installazione di automatismo) dovrà avvenire
entro il 31/06/2016, fermo restando la data del 31 ottobre 2015 per la presentazione della domanda.
4 – L’autorizzazione di passo carrabile ed il rilascio del prescritto cartello, avverrà al termine delle
opere di adeguamento, previo sopralluogo del personale incaricato.
5 – Qualora si manifestino situazioni di particolare pericolo, l’Amministrazione Comunale, può
imporre l’adeguamento previsto dall’art. 22 del C.d.S., art. 46 del regolamento di esecuzione e art. 6
del presente regolamento.
6 – Il mancato adeguamento previsto dal comma 5, comporta la revoca dell’autorizzazione di passo
carrabile.
Art. 10
1 – In deroga alle condizioni di cui all’art. 6, qualora il passo carrabile di nuova realizzazione
debba essere collocato a servizio di un immobile avente destinazione d’uso di attività artigianale,
commerciale, industriale o di altra attività che comporti un notevole flusso di veicoli, ovvero
l’accesso di veicoli di grandi dimensioni, le suddette misure dimensionali e di distanza dalle
intersezioni, devono essere ampliate in relazione al caso specifico e, comunque, in maniera tale da
garantire la circolazione veicolare e pedonale.
Titolo VI
TASSA O CANONE DI CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE
Art. 11
1 – I titolari di autorizzazione di passo carraio sono soggetti al pagamento del canone di o.s.p.
parametrato alla larghezza ed alla ubicazione dell’accesso carrabile, sulla base delle norme applicate
dal Comune di Vergato. Al fine della corretta applicazione del suddetto canone, i titolari di
autorizzazione di passo carraio hanno l’obbligo di provvedere alla comunicazione, all’apposito
ufficio, di qualsiasi variazione nella titolarità o nell’amministrazione dell’immobile asservito dal
passo carrabile, ovvero di qualunque modificazione apportata all’accesso stesso; in caso di omessa
dichiarazione e/o pagamento del canone l’autorizzazione decade automaticamente.
Titolo VII
MODALITÀ’ E CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE
Art.12
1 – L’autorizzazione di passo carrabile consente di fruire, compatibilmente con le esigenze tecniche
esistenti al momento della chiamata, dell’intervento del “servizio rimozione” della Polizia
Municipale, qualora lo stesso risulti ostruito da veicoli in sosta nello spazio di suolo pubblico
prospiciente il passo carrabile; la rimozione si estende anche alla relativa area di sosta sul suolo
privato antistante il cancello di ingresso.
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Titolo VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 13
1 – Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o
violazione alle norme edilizie, sono punite ai sensi del “Codice della Strada”, approvato con
Decreto Legislativo 30-4-1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo
Regolamento d’Esecuzione.
Art.14
1 – I proprietari, nonché tutti coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano la disponibilità delle aree private
(non soggette ad uso pubblico) situate lungo le direttrici stradali comunali, devono provvedere
affinché sia esattamente delimitata la possibilità di accesso alla proprietà laterale privata. In difetto,
fermo restando l’obbligo perentorio di delimitare la detta possibilità d’accesso ad almeno 12 ml. di
distanza dalle intersezioni stradali, i suddetti sono tenuti al pagamento del canone di passo carrabile
in proporzione all’intero tratto stradale da cui è possibile accedere nella proprietà privata.
Art. 15
1 – Nel territorio comunale, è vietata l’apposizione di cartelli di passo carrabile non regolamentari
riproduttivi dei simboli previsti dal vigente Codice della Strada.
Art. 16
1 – Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni
di Legge.
2 – Dalla sua entrata in vigore sono abrogate le norme regolamentari e gli atti aventi natura
regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
3 – In particolare è abrogato il Regolamento Comunale dei passi carrabili approvato con Delibera
Consiliare n. 33 del 05 aprile 2004.
ALLEGATO 1: Schema autorizzazione
ALLEGATO 2: Schema domanda
ALLEGATO 3:Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
ALLEGATO 4: Atto di delega

Il documento originale: 20150043C_Passi Carrai

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