Acquisizione in comodato della “Rocchetta Mattei” dalla CaRisBo
2016/01/12, Grizzana Morandi – Riceviamo e pubblichiamo, estratto da;
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 140 DEL 21/12/2015
OGGETTO: ACQUISIZIONE IN COMODATO GRATUITO DELL’IMMOBILE DENOMINATO “ROCCHETTA MATTEI” DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
• la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna è proprietaria del complesso monumentale denominato Rocchetta Mattei, sito in Comune di Grizzana Morandi (BO) loc. Ponte Rocchetta, di seguito “Rocchetta Mattei”;
• in accoglimento di richiesta della Fondazione, il Comune di Grizzana Morandi ha rilasciato in data 26/01/2009 il Permesso di Costruire n. 26/08 per opere di restauro e rifunzionalizzazione a fini museali della Rocchetta Mattei, successivamente approvando 1° variante ad esso mediante atti in data 27/01/2011 n. 26bis/10, 2° variante in data 1/03/2013 n. 26 bis, e conseguentemente presentando ai sensi di legge al Comune di Grizzana Morandi in data 30/01/2014 la S.C.I.A. n. 730/2014;
• la Fondazione ha realizzato parte dei lavori di cui ai suddetti provvedimenti, ed attualmente sta elaborando un Certificato di regolare esecuzione e agibilità parziale per le zone completate;
• la Fondazione ha protocollato la SCIA relativa alla pratica dei VV.FF. n. 74562 in data 30/07/2014 protocollo n. 6548 presso l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese Provincia di Bologna, poi sospesa e successivamente riattivata in data 19/06/2015 protocollo n. 7768;
• la Fondazione e il Comune hanno preso atto con compiacimento dei positivi esiti della sperimentazione, avvenuta nel secondo semestre del 2015 ed ora conclusasi, di un utilizzo della Rocchetta Mattei, nelle porzioni di essa ove i lavori di rifunzionalizzazione sono stati completati, per attività espositive, culturali e/o didattiche, condotte da associazione non profit sotto il patrocinio del Comune e dietro concessione dei locali da parte della Fondazione;
• la Fondazione e il Comune sono pertanto addivenute nella comune determinazione di dare ulteriore corso e maggiore impulso, dopo la positiva sperimentazione, all’utilizzo della Rocchetta Mattei per attività riconducibili ai filoni così sperimentati ed anzi da sviluppare, affinare ed ampliare, e ciò mediante una assunzione in gestione delle attività stesse da parte del Comune, dietro nuova concessione dei locali da parte della Fondazione, per un maggior lasso di tempo;
• l’Unione e la Città Metropolitana, considerata la valenza, ai fini delle proprie rispettive missioni istituzionali, della gamma di attività sviluppate e sviluppabili nella Rocchetta Mattei, sono intenzionate ad assumere il patrocinio delle iniziative che vi saranno svolte nell’ambito della divisata attività; Ritenuto che la forma per consentire la prosecuzione della collaborazione possa essere individuata nel contratto di comodato con il quale la Fondazione concede al Comune in comodato gratuito l’immobile in oggetto;
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 140 DEL 21/12/2015
Visto il testo del contratto suddetto allegato al presente provvedimento sotto la lettera a) per farne parte integrante e sostanziale; Dato atto che nel bilancio pluriennale del Comune 2015/2017 sono state previste le poste di entrata e di spesa necessarie a consentire al medesimo di adempiere agli obblighi derivanti dal presente provvedimento; Visto lo Statuto Comunale; Visti gli artt. 1803 e segg. del codice civile disciplinanti il contratto di comodato; Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile del Servizio di ragioneria ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.; Con voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA 1. di approvare l’acquisizione a titolo gratuito dalla Fondazione della Cassa di Risparmio in Bologna dell’immobile denominato “Rocchetta Mattei” come individuato e ai patti e condizioni descritti nel contratto che è allegato sotto la lettera a) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 2. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il contratto medesimo in nome e per conto del Comune con facoltà di apportare, in sede di sottoscrizione, quelle modifiche al testo che si rendessero necessarie per renderlo conforme alla volontà delle parti nei limiti della salvaguardia della sostanza del negozio.
Allegato A) Bozza 21.12.2015 CONTRATTO DI COMODATO DI IMMOBILE
Con la presente scrittura privata redatta in n. 5 (cinque) originali a valere ad un solo effetto fra -FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA, con sede in Bologna Via Farini n. 15, codice fiscale 00499230373, iscritta nel Registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Bologna al n. 83 pag. 125 vol. 1, di seguito anche “Comodante” oppure “Fondazione”, in persona del Presidente e legale rappresentante ai sensi del vigente statuto Dott. Leone Sibani, come sopra domiciliato per la carica, e -COMUNE DI GRIZZANA MORANDI, con sede in Grizzana Morandi (BO) Via Pietrafitta n. 52, codice fiscale e p. IVA 00530321207, di seguito anche “Comodatario” oppure “Comune”, in persona del Sindaco d.ssa Graziella Leoni, a ciò autorizzata ____________________, come sopra domiciliato per la carica, nonché -UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE, con sede in Vergato (BO) Piazza della Pace n. 4, codice fiscale 91362080375, di seguito anche “Unione”, in persona del Presidente Dott. Ing. Romano Franchi, a ciò autorizzato ____________________, come sopra domiciliato per la carica, e -CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA, con sede in Bologna Via Zamboni n. 13, codice fiscale e partita IVA 03428581205, di seguito anche “Città Metropolitana”, in persona del Sindaco Dott. Virginio Merola, a ciò autorizzato ____________________, come sopra domiciliato per la carica, tutte, di seguito, anche denominate, cumulativamente, “Parti”, premesso che
A) la Fondazione è proprietaria del complesso monumentale denominato Rocchetta Mattei, sito in Comune di Grizzana Morandi (BO) loc. Ponte Rocchetta, di seguito “Rocchetta Mattei”;
B) in accoglimento di richiesta della Fondazione, il Comune di Grizzana Morandi ha rilasciato in data 26/01/2009 il Permesso di Costruire n. 26/08 per opere di restauro e rifunzionalizzazione a fini museali della Rocchetta Mattei, successivamente approvando 1° variante ad esso mediante atti in data 27/01/2011 n. 26bis/10, 2° variante in data 1/03/2013 n. 26 bis, e conseguentemente presentando ai sensi di legge al Comune di Grizzana Morandi in data 30/01/2014 la S.C.I.A. n. 730/2014;
C) la Fondazione ha realizzato parte dei lavori di cui ai suddetti provvedimenti, ed attualmente sta elaborando un Certificato di regolare esecuzione e agibilità parziale per le zone completate; D) la Fondazione ha protocollato la SCIA relativa alla pratica dei VV.FF. n. 74562 in data 30/07/2014 protocollo n. 6548 presso l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese Provincia di Bologna, poi sospesa 2 e successivamente riattivata in data 19/06/2015 protocollo n. 7768;
E) le Parti hanno preso atto con compiacimento dei positivi esiti della sperimentazione, avvenuta nel secondo semestre del 2015 ed ora conclusasi, di un utilizzo della Rocchetta Mattei, nelle porzioni di essa ove i lavori di rifunzionalizzazione sono stati completati, per attività espositive, culturali e/o didattiche, condotte da associazione non profit sotto il patrocinio del Comune e dietro concessione dei locali da parte della Fondazione;
F) le Parti sono pertanto addivenute nella comune determinazione di dare ulteriore corso e maggiore impulso, dopo la positiva sperimentazione, all’utilizzo della Rocchetta Mattei per attività riconducibili ai filoni così sperimentati ed anzi da sviluppare, affinare ed ampliare, e ciò mediante una assunzione in gestione delle attività stesse da parte del Comune, dietro nuova concessione dei locali da parte della Fondazione, per un maggior lasso di tempo;
G) l’Unione e la Città Metropolitana, considerata la valenza, ai fini delle proprie rispettive missioni istituzionali, della gamma di attività sviluppate e sviluppabili nella Rocchetta Mattei, sono intenzionate ad assumere il patrocinio delle iniziative che vi saranno svolte nell’ambito della divisata attività; H) le Parti mediante il presente atto intendono regolare tra di esse il conseguente rapporto; tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene quanto segue:
Art. 1 – Premesse Le premesse (di seguito, “Premesse”) formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 – Consenso ed oggetto. La Fondazione consegna a titolo di comodato e perciò a titolo gratuito al Comune, che accetta, le porzioni del complesso immobiliare Rocchetta Mattei poste in Comune di Grizzana Morandi (BO), località Ponte Rocchetta, e distinte esse porzioni al Catasto Fabbricati del Comune di Grizzana Morandi al Foglio 49 (quarantanove), Mappale 258 (duecentocinquantotto), Subalterni nn. 12-15-16-17-18-19 (dodici-quindicisedici-diciassette-diciotto-diciannove) nonché parte del n. 21 (ventuno), come rappresentate graficamente nelle planimetrie che, sottoscritte dalle parti, si allegano al presente contratto, a farne parte integrante e sostanziale, sotto le lettere “A1”-“A2”-“A3”-“A4”-“A5”-“A6”-“A7”, nelle quali è specificata, mediante campitura a colore, la porzione del Subalterno n. 21 (ventuno) che fa oggetto del presente contratto, nonché sotto le lettere ”B1”-“B2”-“B3”-“B4”-“B5” nelle quali trovasi più specifica rappresentazione grafica dei locali facenti parte del Subalterno n. 19 (diciannove) di cui al summenzionato allegato “A3”. Le suddette porzioni oggetto della presente comodato saranno di seguito anche più sinteticamente denominate come “Immobile in Comodato”. 3 Certificazione energetica: attestato di prestazione energetica rilasciato in data 31 luglio 2015 dal geom. Mauro Marchi, iscritto al N. 2677 del relativo Albo professionale della Provincia di Bologna, quale soggetto certificatore accreditato ed inserito nel ruolo regionale (n . 01969), con il seguente codice di identificazione di esso attestato relativo alla registrazione nel sistema informativo regionale: 01969-_________-2015.
Art. 3 – Durata. Il comodato è stabilito per la durata di anni 3 (tre), dal 1° gennaio 2016 (duemilasedici) al 31 dicembre 2018 (duemiladiciotto), essendo espressamente escluso un tacito rinnovo alla scadenza. Sono fatte salve le fattispecie di cessazione anticipata di cui alla legge nonché alle pattuizioni di cui infra, all’art. 9 (nove).
Art. 4 – Consegna e custodia. Il Comodatario dichiara di aver visitato l’Immobile in Comodato e di averlo trovato idoneo all’utilizzo convenuto, di cui infra. Con la sottoscrizione del presente contratto il Comune è immesso in qualità di Comodatario nella detenzione dell’Immobile in Comodato, che pertanto viene dal Comune preso in consegna ad ogni effetto, costituendosi con ciò il Comune quale custode dell’Immobile in Comodato stesso, con ogni connessa sua assunzione di responsabilità riguardo a vigilanza anche a tutela verso eventi di effrazione, atti vandalici e quant’altro. Il Comune si impegna a procedere immediatamente a quanto occorrente per la volturazione a proprio nome dei contratti, ora in essere in capo alla Fondazione e/o all’Associazione precedente utilizzatrice, relativi alle utenze a servizio dell’Immobile in Comodato, manlevando la Fondazione relativamente a costi che per qualsiasi motivo andassero a gravare ancora su di essa a titolo di una o più di tali utenze durante il comodato. Resta peraltro fermo quanto pattuito infra, all’art. 5 (cinque), con riguardo agli aspetti inerenti sicurezza e manutenzione. Il Comodatario esonera espressamente la Fondazione da ogni responsabilità per danni diretti od indiretti che potessero derivarle da fatto doloso e colposo di terzi in genere, nonché per danni che venissero provocati da scassi, rotture o manomissioni per tentato o consumato furto. E’ a carico del Comodatario, se dovuta, la tassa rifiuti solidi urbani con relativi adempimenti amministrativi.
4 Art. 5 – Sicurezza e manutenzione. Il Comodatario prende atto che sino alla data del 31 gennaio 2016 (duemilasedici) resteranno in capo alla Fondazione i rapporti di fornitura e di prestazione di servizio inerenti alla manutenzione ed alla sicurezza dell’Immobile in Comodato. Sino alla suddetta data, il Comodatario dovrà rapportarsi con i relativi incaricati di fiducia della Fondazione, ed in particolare con la persona del manutentore, il quale è presente in loco per venti ore settimanali. Resta pertanto inteso che sino al 31 gennaio 2016 (duemilasedici) il Comodatario, per ogni aspetto inerente sicurezza e manutenzione, dovrà far capo alla suddetta persona. Per il caso che il Comodatario, nel corso del mese di gennaio 2016 (duemilasedici), valutasse la necessità di una più prolungata presenza quotidiana del sopra nominato manutentore, e/o di una diversa articolazione della sua presenza rispetto all’attuale, i relativi costi aggiuntivi verranno integralmente e direttamente sostenuti dal Conduttore. Il Comodatario prende atto che l’apertura al pubblico, anche saltuaria e non continuativa, dell’Immobile in Comodato comporta la necessità della presenza anche di un secondo manutentore in possesso dei necessari requisiti professionali, a cura e spese del Comodatario. Per quanto in particolare riguarda l’area scoperta di cui al Subalterno 17 (diciassette), resta inteso che una porzione di essa, e precisamente quella individuata mediante campitura gialla nelle planimetrie allegate subb. “A1”-“A2”-“A3”-“A4”-“A5”-“A6”-“A7”, sino alla suddetta data del 31 gennaio 2016 (duemilasedici) non potrà essere oggetto di utilizzo operativo di sorta e dovrà essere inibita ad un pubblico accesso, mentre per la residua durata del comodato essa potrà essere utilizzata sempre che in conformità ai dovuti canoni di sicurezza anche con riguardo a possibili rischi di caduta massi sulla porzione stessa. Il Comodatario si impegna ad una assunzione a proprio carico, a far tempo dalla suddetta data del 31 gennaio 2016 (duemilasedici), di tutto ciò che concerne manutenzione ordinaria e sicurezza – ivi ovviamente inclusa la sicurezza sul lavoro con tutto ciò che comporta ai sensi della vigente normativa – dell’Immobile in Comodato, con relativi costi ed assunzione di responsabilità verso la Fondazione e verso terzi; si impegna altresì ad avvalersi a tal fine di primarie società del settore, conferendo ad esse incarichi in linea con gli standard già in 5 essere e comunque secondo contenuti e modalità ritenuti idonei dalla Fondazione, con rilascio ad essa, al momento della assunzione dei suddetti obblighi, di idonea dichiarazione di conferma e manleva. E’ fatto espresso divieto al Comodatario di trasferire in capo a terzi, neppure in via temporanea e neppure in caso di temporanea fruizione di locali da parte di terzi nell’espletamento delle finalità di cui infra, all’art. 6, la titolarità degli obblighi di legge in materia di sicurezza. Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, il Comodatario si obbliga ad una tempestiva comunicazione alla Fondazione di ogni aspetto, evento o circostanza che inducesse ad iniziative o verifiche a ciò inerenti. Resta comunque inteso che la Fondazione avrà facoltà di compiere, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, sopralluoghi atti a constatare lo stato di conservazione della struttura.
Art. 6 – Utilizzo dell’Immobile in Comodato. L’Immobile in Comodato deve essere utilizzato esclusivamente per finalità ed attività a carattere espositivo, culturale e/o didattico, consone alle caratteristiche di esso. Per le suddette finalità l’Unione e la Città Metropolitana assumono l’alto patrocinio delle iniziative che il Comune Comodatario andrà a realizzare, nel quadro delle indicazioni che saranno tempo per tempo espresse dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui infra, all’art. 7 (sette). L’organizzazione da parte del Comodatario di eventi ed iniziative che comunque comportino apertura al pubblico, all’interno dell’Immobile in Comodato, ancorché in funzione e nell’ambito delle indicazioni espresse dal Comitato Tecnico-Scientifico, è consentita compatibilmente con l’ottenimento di ogni occorrente autorizzazione relativamente ai locali interessati ed all’adozione, comunque, delle più idonee misure di sicurezza, dotandosi altresì il Comodatario di copertura assicurativa congrua per rischi e massimali, dandone comunicazione alla Fondazione. Resta comunque inteso che il Comodatario – fatto unicamente salvo quanto pattuito infra, all’art. 8 (otto), in ordine a migliorie concordate – non potrà apportare modifiche od innovazioni all’Immobile in Comodato, né variarne la destinazione, e che eventuali altre migliorie o addizioni, apportate con o senza consenso della Fondazione, potranno essere ritenute o meno da quest’ultima senza obbligo a suo carico di corrispondere al 6 Comodatario compenso alcuno; in caso negativo il Comodatario avrà l’obbligo della rimessione in pristino a sue spese. Al termine del comodato il Comune dovrà riconsegnare l’Immobile in Comodato nelle stesse condizioni in cui lo ha ricevuto, salvo il deperimento d’uso e salvo quanto realizzato in esecuzione delle pattuizioni di cui infra, all’art. 8 (otto), provvedendo a sua cura e spese alle opere di manutenzione ordinaria, pena il risarcimento del danno. E fatto espresso divieto di concessione a terzi anche parziale dell’Immobile in Comodato a qualsiasi titolo ancorché temporaneo o precario, nonché di cessione a terzi del presente contratto. E’ vietato al Comodatario compiere atti o tenere comportamenti, o consentirlo a terzi, che possano recare danni all’Immobile in Comodato e/o danni e/o molestie ai vicini. La Fondazione si riserva la facoltà di utilizzo diretto dell’Immobile in Comodato, per un numero di giorni fino a quindici annui, continuativi o frazionabili a sua scelta, per iniziative da essa direttamente curate nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, dietro congruo preavviso al Comune per ciascuna occasione di utilizzo e con facoltà della medesima Fondazione di avvalersi, in tali occasioni, senza oneri a proprio carico, del personale addetto già dedicato dal Comune nonché degli esistenti allacci per consumi di elettricità, riscaldamento e simili. Per un pari numero di giorni annui l’Immobile in Comodato potrà essere utilizzato per iniziative del Comune, purché di particolare rilievo istituzionale, previa comunicazione alla Fondazione con congruo preavviso.
Art. 7 – Comitato Tecnico-Scientifico. Ai fini dell’orientamento delle iniziative di utilizzo dell’Immobile in Comodato alla miglior salvaguardia e valorizzazione del carattere complessivo della Rocchetta Mattei, della sua storia e delle sue peculiarità architettoniche, tenendo altresì in considerazione, anche negli aspetti logistici, le potenzialità di fruizione di essa da parte di un pubblico di estrazione non solo locale bensì anche internazionale, le Parti costituiscono un Comitato Tecnico-Scientifico composto da un rappresentante di ciascuna di esse. Le spese di ciascuno dei componenti del Comitato Tecnico-Scientifico saranno a carico dei rispettivi enti designanti. 7 Le rispettive nomine a componente del Comitato Tecnico-Scientifico verranno comunicate da ciascun ente designante nei confronti delle altre Parti entro il 15 (quindici) gennaio 2016 (duemilasedici), con prima riunione da tenersi entro lo stesso mese. Il Comitato Tecnico-Scientifico si riunirà, almeno tre volte all’anno, dietro iniziativa del rappresentante del Comune, che ne curerà la segreteria, salvo iniziative di convocazione anche da parte di ogni altro componente. Le comunicazioni avranno luogo in posta elettronica agli indirizzi specificati nella designazione dei componenti. Il luogo di riunione verrà stabilito volta per volta e con facoltà anche di riunioni in videoconferenza. Il Comitato Tecnico-Scientifico potrà se del caso avvalersi dell’apporto propositivo di esperti esterni, anche con invito alle riunioni qualora necessario ma comunque senza diritto di voto, individuati dietro consultazione degli enti designanti ed in funzione di specifici aspetti delle attività da programmare. Le decisioni saranno assunte all’unanimità dei partecipanti alla riunione con diritto di voto sempre che in numero minimo di tre. Il Comitato Tecnico-Scientifico resta in carica per la durata del comodato e dunque sino al 31 dicembre 2018 (duemiladiciotto). E’ peraltro in facoltà di ciascun ente designante sostituire in ogni tempo il proprio rappresentante, dandone comunicazione alle altre Parti. Spetta al Comitato Tecnico-Scientifico determinare il programma periodico, di norma quadrimestrale, delle attività a carattere espositivo, culturale e/o didattico da svolgersi nell’Immobile in Comodato, delle iniziative e degli eventi, ivi incluse le iniziative comunicazionali, attenendosi ai criteri generali di salvaguardia e valorizzazione della Rocchetta Mattei come indicati nel primo comma del presente articolo, in necessaria coniugazione, peraltro, con l’attenzione al conseguimento di risultati economici secondo le previsioni di cui infra, all’art. 8 (otto). Al termine di ogni quadrimestre, o comunque del periodo avuto a riferimento nella fissazione del programma, il Comune relazionerà il Comitato Tecnico-Scientifico sull’esito delle iniziative tenutesi, formulando proposte per il successivo periodo. Nelle iniziative comunicazionali dovrà essere presente congrua evidenziazione del rispettivo ruolo del Comune, della Fondazione e dei due enti patrocinatori (Unione e Città Metropolitana). 8 Il Comitato Tecnico-Scientifico curerà altresì periodici monitoraggi sull’Immobile in Comodato miranti a verificarne il permanere di un adeguato mantenimento da parte del Comodatario dell’idoneità ad assolvere le funzioni previste dal presente contratto nonché in generale a verificarne la corretta manutenzione.
Art. 8 – Rendicontazione della gestione e reinvestimento degli introiti netti. Il Comune, anche sulla base degli esiti economici della sperimentazione di cui alle Premesse, manifesta l’intendimento di ottenere, tramite gli introiti comunque derivanti dalla gestione dell’Immobile in Comodato e dalle iniziative da svolgersi ivi, ed al netto delle sole spese vive strettamente afferenti alla gestione, un risultato economico positivo annuo aggirantesi sull’importo di € 110.000 (diconsi Euro centodiecimila). Le altre Parti prendono atto di tale intendimento espresso dal Comune. In considerazione e sulla base di quanto sopra, il Comune assume i seguenti obblighi: • Rendicontazione alla Fondazione, in forma analitica e con periodicità quadrimestrale, nelle modalità da essa richieste, degli introiti e delle spese della gestione dell’Immobile in Comodato, ponendo a disposizione della Fondazione la relativa documentazione contabile e di spesa; • reinvestimento dell’intero avanzo gestionale annuo, previsto nel suenunciato importo, in interventi di miglioria dell’Immobile in Comodato o comunque del complesso della Rocchetta Mattei, secondo un programma da condividersi con la Fondazione.
Art. 9 – Dichiarazione di intenti per ampliamento attività. Le Parti esprimono il comune intendimento di prendere in considerazione, nel corso del triennio del comodato, la realizzabilità di ipotesi di utilizzo – sempre per le finalità di cui infra, all’art. 6 – anche di residue porzioni del complesso monumentale della Rocchetta Mattei, non ancora rifunzionalizzate a fini museali e pertanto allo stato non incluse nel presente comodato, per accessi mediante visite guidate e per altre eventuali attività, compatibili con la situazione degli ambienti ed in regime di sicurezza. In tale ottica la Fondazione ed il Comune dichiarano che intendono dare corso agli opportuni approfondimenti di fattibilità, anche alla luce dell’andamento delle attività condotte negli ambienti facenti parte dell’Immobile in Comodato, con conseguente interessamento del Comitato Tecnico-Scientifico a fini di estensione della programmazione di iniziative. 9
Art. 10 – Cessazione anticipata del comodato. Le Parti danno atto che la Fondazione avrà facoltà di dar luogo alla anticipata cessazione del comodato, con conseguente restituzione dell’Immobile in Comodato, al ricorrere di anche una sola delle seguenti evenienze: a. mancato rispetto, da parte del Comune, degli obblighi assunti infra, e segnatamente negli artt. 4 (quattro), 5 (cinque) e 6 (sei); b. mancata o carente rendicontazione da parte del Comune ai sensi dell’art. 8 (otto); c. conseguimento di un risultato netto della gestione dell’Immobile in Comodato, anche per un solo anno solare, inferiore all’importo di € 50.000,00 (diconsi Euro cinquantamila virgola zero zero); d. mancato rispetto, da parte del Comune, dell’obbligo di reinvestimento di cui all’art. 8 (otto); e. alienazione dell’Immobile in Comodato, od urgente ed impreveduta necessità di diverso utilizzo del medesimo. L’esercizio della suddetta facoltà avrà luogo mediante comunicazione scritta con preavviso minimo di tre mesi. A seguito della cessazione del comodato, per scadenza naturale o in via anticipata, si darà corso alle operazioni di cui al secondo comma dell’art. 8 (otto) e segnatamente ad una rendicontazione a cura del Comune per l’ultimo anno o frazione di esso e al reinvestimento dei relativi introiti netti. Nell’eventualità di un mancato rispetto da parte del Comune dei suddetti obblighi di reinvestimento degli introiti netti, resta salvo il diritto della Fondazione al risarcimento del danno conseguente.
Art. 11 – Trattamento tributario – Spese Per la registrazione del presente contratto le Parti invocano l’applicazione dell’imposta in misura fissa ai sensi di legge. Le spese di bollatura e di registrazione del presente contratto sono a carico del Comodatario.
Art. 12 – Modifiche – Norme applicabili Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo né essere provata se non per atto scritto. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile sul comodato.