Covid-19 – Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

2020/10/15, Vergato - Segnala Dubbio: Art. 1 
 
             Misure urgenti di contenimento del contagio 
                  sull'intero territorio nazionale 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e'
fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di  avere  sempre  con
se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonche' obbligo
di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e
in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei  casi  in  cui,  per  le
caratteristiche dei  luoghi  o  per  le  circostanze  di  fatto,  sia
garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a
persone non conviventi, e comunque  con  salvezza  dei  protocolli  e
delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita' economiche,
produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee  guida  per
il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi: 
  a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva; 
  b) per i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 
  c) per i soggetti con patologie  o  disabilita'  incompatibili  con
l'uso della mascherina, nonche' per coloro che per interagire  con  i
predetti versino nella stessa incompatibilita'. 
  E' fortemente raccomandato  l'uso  dei  dispositivi  di  protezione
delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private  in
presenza di persone non conviventi. 
  2.  E'  fatto  obbligo  di  mantenere  una  distanza  di  sicurezza
interpersonale di almeno un metro,  fatte  salve  le  eccezioni  gia'
previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art.
2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo  del  Dipartimento
della protezione civile. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono  comunque  derogabili
esclusivamente    con    Protocolli     validati     dal     Comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020,
n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  4. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate  mascherine
di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili,  anche
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata
barriera e, al contempo, che garantiscano comfort  e  respirabilita',
forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento  al  di
sopra del naso. 
  5. L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle  altre
misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il
distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani)  che
restano invariate e prioritarie. 
  6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti
misure: 
    a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre
(maggiore di 37,5°) devono  rimanere  presso  il  proprio  domicilio,
contattando il proprio medico curante; 
    b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle  ville  e  ai  giardini
pubblici  e'  condizionato  al  rigoroso  rispetto  del  divieto   di
assembramento di cui  all'  art.  1,  comma  8,  primo  periodo,  del
decreto-legge 16 maggio  2020,  n.  33,  nonche'  della  distanza  di
sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito  l'accesso
dei minori, anche assieme ai familiari o altre  persone  abitualmente
conviventi o deputate alla loro cura, ad aree  gioco  all'interno  di
parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere  attivita'  ludica  o
ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento
per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; 
    c)  e'  consentito  l'accesso  di  bambini  e  ragazzi  a  luoghi
destinati  allo  svolgimento  di  attivita'  ludiche,  ricreative  ed
educative, anche non  formali,  al  chiuso  o  all'aria  aperta,  con
l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia  e  con  obbligo  di
adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in  conformita'
alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia  di
cui all'allegato 8; 
    d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita'  motoria
all'aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove
accessibili,  purche'  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di almeno un metro per ogni  altra  attivita'  salvo  che  non  sia
necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone
non completamente autosufficienti; 
    e) per  gli  eventi  e  le  competizioni  riguardanti  gli  sport
individuali  e  di  squadra -  riconosciuti  dal  Comitato   olimpico
nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP)  e
dalle  rispettive  federazioni,  ovvero  organizzati   da   organismi
sportivi internazionali - e' consentita la presenza di pubblico,  con
una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza
totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori  per
manifestazioni  sportive  all'aperto  e   di   200   spettatori   per
manifestazioni  sportive  in  luoghi  chiusi,  esclusivamente   negli
impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la  prenotazione
e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati  volumi  e
ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il  rispetto
della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che
lateralmente,  con   obbligo   di   misurazione   della   temperatura
all'accesso e l'utilizzo della  mascherina  a  protezione  delle  vie
respiratorie, nel rispetto dei protocolli  emanati  dalle  rispettive
Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti
di promozione sportiva, enti organizzatori. Le regioni e le  province
autonome, in relazione all'andamento della situazione  epidemiologica
nei propri territori, possono stabilire,  d'intesa  con  il  Ministro
della  salute,  un  diverso   numero   massimo   di   spettatori   in
considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi  e
degli impianti; con riferimento al numero massimo di  spettatori  per
gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto,  sono  in  ogni
caso fatte salve le ordinanze gia' adottate  dalle  regioni  e  dalle
province autonome, purche' nei limiti  del  15%  della  capienza.  Le
sessioni  di  allenamento  degli   atleti,   professionisti   e   non
professionisti, degli sport individuali e di squadra, che partecipano
alle competizioni di cui al primo  periodo  della  presente  lettera,
sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei  protocolli  emanati
dalle rispettive Federazioni sportive nazionali; 
    f) l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria  in  genere
svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi,  pubblici
e privati, ovvero presso altre strutture ove  si  svolgono  attivita'
dirette al benessere dell'individuo  attraverso  l'esercizio  fisico,
sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale  e
senza alcun assembramento, in conformita' con le linee guida  emanate
dall'Ufficio per lo sport, sentita  la  Federazione  medico  sportiva
italiana  (FMSI),  fatti  salvi  gli  ulteriori  indirizzi  operativi
emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'  art.
1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; 
    g) lo svolgimento degli sport di contatto, come  individuati  con
successivo provvedimento del Ministro dello sport e'  consentito,  da
parte delle societa' professionistiche e - a livello  sia  agonistico
che  di  base -  dalle  associazioni  e   societa'   dilettantistiche
riconosciute dal Comitato olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal
Comitato italiano paralimpico  (CIP),  nel  rispetto  dei  protocolli
emanati dalle rispettive Federazioni sportive  nazionali,  Discipline
sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire
o ridurre il rischio di contagio nel  settore  di  riferimento  o  in
settori analoghi; sono invece vietate tutte le gare, le  competizioni
e tutte le attivita' connesse agli  sport  di  contatto,  come  sopra
individuati, aventi carattere  amatoriale;  i  divieti  di  cui  alla
presente lettera  decorrono  dal  giorno  della  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  provvedimento  del
Ministro dello sport di cui al primo periodo; 
    h) al fine di consentire il regolare svolgimento di  competizioni
sportive  nazionali  e  internazionali  organizzate  sul   territorio
italiano  da  Federazioni  sportive   nazionali   e   internazionali,
Discipline  sportive  associate  o  Enti   di   promozione   sportiva
riconosciuti dal CONI o dal CIP, che prevedono la  partecipazione  di
atleti, tecnici, giudici  e  commissari  di  gara,  e  accompagnatori
provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia  e'  vietato  o
per  i  quali  e'  prevista  la  quarantena,  questi  ultimi,   prima
dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o
antigenico per verificare lo stato  di  salute,  il  cui  esito  deve
essere indicato nella dichiarazione di cui all'art.  5,  comma  1,  e
verificato dal vettore ai sensi  dell'art.  7.  Tale  test  non  deve
essere antecedente a 72  ore  dall'arrivo  in  Italia  e  i  soggetti
interessati, per essere autorizzati all'ingresso  in  Italia,  devono
essere in possesso dell'esito che  ne  certifichi  la  negativita'  e
riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al  test  per  gli
eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti
interessati sono  autorizzati  a  prendere  parte  alla  competizione
sportiva internazionale sul territorio italiano, in  conformita'  con
lo specifico protocollo  adottato  dall'ente  sportivo  organizzatore
dell'evento; 
    i) lo svolgimento delle manifestazioni  pubbliche  e'  consentito
soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano
osservate le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di
contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai
sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
    l) le attivita' di sale giochi, sale scommesse e sale bingo  sono
consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle  Regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10; 
    m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale  teatrali,  sale  da
concerto, sale cinematografiche e in  altri  spazi  anche  all'aperto
sono svolti con  posti  a  sedere  preassegnati  e  distanziati  e  a
condizione che sia comunque assicurato  il  rispetto  della  distanza
interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia  per  gli
spettatori che non  siano  abitualmente  conviventi,  con  il  numero
massimo di  1000  spettatori  per  spettacoli  all'aperto  e  di  200
spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le
attivita' devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o
linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto
dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e
comunque in coerenza con i criteri di cui  all'allegato  10.  Restano
sospesi gli eventi che implichino assembramenti  in  spazi  chiusi  o
all'aperto quando non  e'  possibile  assicurare  il  rispetto  delle
condizioni di cui alla presente lettera. Le  regioni  e  le  province
autonome, in relazione all'andamento della situazione  epidemiologica
nei propri territori, possono stabilire,  d'intesa  con  il  Ministro
della  salute,  un  diverso   numero   massimo   di   spettatori   in
considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche  dei  luoghi;
con riferimento al numero massimo di spettatori  per  gli  spettacoli
non  all'aperto  in   sale   teatrali,   sale   da   concerto,   sale
cinematografiche o altri luoghi chiusi, sono in ogni caso fatte salve
le ordinanze gia' adottate e che, dunque,  possono  essere  prorogate
dalle regioni e dalle province autonome; 
    n) restano comunque sospese le attivita'  che  abbiano  luogo  in
sale da ballo e discoteche  e  locali  assimilati,  all'aperto  o  al
chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e  all'aperto.  Le
feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose  sono  consentite
con  la  partecipazione  massima  di  30  persone  nel  rispetto  dei
protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle  abitazioni
private, e' fortemente raccomandato  di  evitare  feste,  nonche'  di
evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.
Sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi,  previa
adozione di Protocolli validati dal Comitato  tecnico-scientifico  di
cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo  del
Dipartimento della protezione civile, e secondo misure  organizzative
adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da
garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la  distanza
interpersonale di almeno un metro; 
    o) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure  organizzative
tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,  tenendo  conto  delle
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra  loro  di
almeno un metro; 
    p) le funzioni religiose con  la  partecipazione  di  persone  si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7; 
    q) il servizio di apertura al pubblico dei musei  e  degli  altri
istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101  del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti  e
luoghi, tenendo conto delle dimensioni e  delle  caratteristiche  dei
locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori  (piu'  o
meno  di  100.000  l'anno),  garantiscano  modalita'   di   fruizione
contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di  persone  e
da consentire che i visitatori possano  rispettare  la  distanza  tra
loro di almeno un metro. Il servizio e' organizzato tenendo conto dei
protocolli o linee guida adottati dalle Regioni  o  dalla  Conferenza
delle regioni e delle  province  autonome.  Le  amministrazioni  e  i
soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi  della
cultura  possono  individuare  specifiche  misure  organizzative,  di
prevenzione e protezione, nonche' di tutela  dei  lavoratori,  tenuto
conto delle caratteristiche dei  luoghi  e  delle  attivita'  svolte;
resta sospesa l'efficacia delle  disposizioni  regolamentari  di  cui
all'art. 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per  i
beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede  il
libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali
la prima domenica del mese; 
    r)  ferma  restando  la  ripresa  delle  attivita'  dei   servizi
educativi e dell'attivita' didattica delle scuole di  ogni  ordine  e
grado secondo i  rispettivi  calendari,  le  istituzioni  scolastiche
continuano a predisporre  ogni  misura  utile  all'avvio  nonche'  al
regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base
delle indicazioni operative per la gestione  di  casi  e  focolai  di
SARS-CoV-2, elaborate  dall'Istituto  superiore  di  sanita'  di  cui
all'allegato 21. Sono  altresi'  consentiti  i  corsi  di  formazione
specifica    in    medicina    generale    nonche'    le    attivita'
didattico-formative  degli  Istituti  di  formazione  dei   Ministeri
dell'interno, della difesa, dell'economia e  delle  finanze  e  della
giustizia. I corsi per i medici  in  formazione  specialistica  e  le
attivita'  dei  tirocinanti  delle  professioni  sanitarie  e  medica
possono in ogni caso proseguire anche in modalita' non  in  presenza.
Sono altresi' parimenti consentiti i  corsi  abilitanti  e  le  prove
teoriche e pratiche  effettuate  dagli  uffici  della  motorizzazione
civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione  di
trasportatore su strada di merci e viaggiatori e  i  corsi  sul  buon
funzionamento del tachigrafo svolti  dalle  stesse  autoscuole  e  da
altri enti di formazione, nonche' i corsi di  formazione  e  i  corsi
abilitanti o comunque autorizzati o finanziati  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, gli esami di qualifica  dei  percorsi
di IeFP,  secondo  le  disposizioni  emanate  dalle  singole  Regioni
nonche' i corsi di formazione da effettuarsi in materia di  salute  e
sicurezza, a condizione che siano rispettate  le  misure  di  cui  al
«Documento tecnico sulla  possibile  rimodulazione  delle  misure  di
contenimento del contagio  da  SARS-CoV-2  nei  luoghi  di  lavoro  e
strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere
il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma  di
aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi  collegiali  delle
istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e  grado  possono
essere svolte in presenza o a distanza sulla base della  possibilita'
di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza
del personale convocato. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la
pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi  e  contabili
concernenti i servizi educativi per l'infanzia.  L'ente  proprietario
dell'immobile  puo'  autorizzare,  in  raccordo  con  le  istituzioni
scolastiche,  l'ente   gestore   ad   utilizzarne   gli   spazi   per
l'organizzazione e lo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed
educative, non scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno  per
le attivita' delle istituzioni  scolastiche  medesime.  Le  attivita'
dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e  con
obbligo a carico dei  gestori  di  adottare  appositi  protocolli  di
sicurezza conformi alle linee  guida  di  cui  all'allegato  8  e  di
procedere alle attivita' di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle
medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri  sportivi
pubblici o privati; 
    s) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine
e grado,  fatte  salve  le  attivita'  inerenti  i  percorsi  per  le
competenze trasversali e per l'orientamento, nonche' le attivita'  di
tirocinio  di  cui   al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  da
svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il  rispetto  delle
prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti; 
    t) nelle Universita' le attivita' didattiche e  curriculari  sono
svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero  dell'universita'
e della ricerca, di cui  all'allegato  18,  nonche'  sulla  base  del
protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19,
di cui all'allegato 22. Le linee guida ed il  protocollo  di  cui  al
precedente periodo si applicano, in quanto  compatibili,  anche  alle
Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; 
    u) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle
attivita'  didattiche  o  curriculari  delle  universita'   e   delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e  coreutica,  tali
attivita' possono essere  svolte,  ove  possibile,  con  modalita'  a
distanza, individuate dalle medesime universita' e istituzioni, avuto
anche  riguardo  alle  specifiche   esigenze   degli   studenti   con
disabilita'; le universita'  e  le  istituzioni  assicurano,  laddove
ritenuto  necessario  e  in  ogni  caso  individuandone  le  relative
modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche'
ai fini delle relative valutazioni; 
    v)  le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,  con  decreto
direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai
rispettivi ordinamenti,  rideterminare  le  modalita'  didattiche  ed
organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere
universitario del personale delle Forze  di  polizia  e  delle  Forze
armate, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed  esami
a distanza e l'eventuale soppressione di prove non  ancora  svoltesi,
ferma restando la validita' delle prove di esame  gia'  sostenute  ai
fini della formazione della graduatoria  finale  del  corso.  Per  la
durata dello stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere  di
misure  restrittive  e/o  di  contenimento  dello  stesso,   per   lo
svolgimento delle procedure concorsuali  indette  o  da  indirsi  per
l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle  Forze
di polizia e del Corpo nazionale di Vigili  del  fuoco,  al  fine  di
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da  COVID-19,
si applica quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77; 
    w) i periodi di assenza dai  corsi  di  formazione  di  cui  alla
lettera v), comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19,
non concorrono  al  raggiungimento  del  limite  di  assenze  il  cui
superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno  o
la dimissione dai medesimi corsi; 
    z) le attivita' di centri benessere,  di  centri  termali  (fatta
eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli
essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della  vigente
normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a
condizione  che  le  Regioni   e   le   Province   autonome   abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle  Regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10; 
    aa)  e'  fatto  divieto  agli  accompagnatori  dei  pazienti   di
permanere  nelle  sale  di  attesa  dei  dipartimenti   emergenze   e
accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse
indicazioni del personale sanitario preposto; 
    bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di  ospitalita'
e  lungo  degenza,  residenze  sanitarie  assistite  (RSA),  hospice,
strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani,
autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla
direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; 
    cc) tenuto conto delle indicazioni fornite  dal  Ministero  della
salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della
giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del
contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a
garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in
condizione di isolamento dagli altri detenuti; 
    dd)  le  attivita'  commerciali  al  dettaglio  si   svolgono   a
condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale  di
almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che
venga impedito di sostare  all'interno  dei  locali  piu'  del  tempo
necessario  all'acquisto  dei  beni;  le  suddette  attivita'  devono
svolgersi nel rispetto dei contenuti  di  protocolli  o  linee  guida
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di
riferimento o in ambiti analoghi,  adottati  dalle  Regioni  o  dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel  rispetto  dei
principi contenuti nei protocolli o nelle  linee  guida  nazionali  e
comunque in coerenza  con  i  criteri  di  cui  all'allegato  10.  Si
raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di  cui  all'allegato
11; 
    ee) le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui  bar,  pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono  consentite  sino  alle  ore
24.00 con consumo al tavolo e sino  alle  ore  21.00  in  assenza  di
consumo al  tavolo;  resta  sempre  consentita  la  ristorazione  con
consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie  sia
per l'attivita' di  confezionamento  che  di  trasporto,  nonche'  la
ristorazione con asporto, con divieto di  consumazione  sul  posto  o
nelle adiacenze dopo le ore  21.00  e  fermo  restando  l'obbligo  di
rispettare la distanza  di  sicurezza  interpersonale  di  almeno  un
metro; le attivita' di cui al  primo  periodo  restano  consentite  a
condizione  che  le  Regioni   e   le   Province   autonome   abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle  Regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere  consentite
le  attivita'  delle  mense  e  del  catering  continuativo  su  base
contrattuale,   che   garantiscono   la   distanza    di    sicurezza
interpersonale di almeno un metro, nei limiti e  alle  condizioni  di
cui al periodo precedente; 
    ff) restano comunque aperti gli esercizi di  somministrazione  di
alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo
di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza  interpersonale
di almeno un metro; 
    gg) le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite
a  condizione  che  le  Regioni  e  le  Province   autonome   abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza
con i criteri di cui all'allegato  10;  resta  fermo  lo  svolgimento
delle attivita' inerenti ai  servizi  alla  persona  gia'  consentite
sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del
26 aprile 2020 ; 
    hh)    restano    garantiti,    nel    rispetto    delle    norme
igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi
nonche'   l'attivita'   del   settore   agricolo,    zootecnico    di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono
beni e servizi; 
    ii) il Presidente della Regione  dispone  la  programmazione  del
servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche
non di linea, finalizzata alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei
servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo
fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione
deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il
sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.  Per  le
medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
con decreto adottato di concerto con il Ministro della  salute,  puo'
disporre, al fine di contenere  l'emergenza  sanitaria  da  COVID-19,
riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  anche
internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti,
agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori; 
    ll) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che: 
      a) esse siano attuate anche mediante modalita' di lavoro agile,
ove possano essere svolte al  proprio  domicilio  o  in  modalita'  a
distanza; 
      b) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione
collettiva; 
      c) siano  assunti  protocolli  di  sicurezza  anti-contagio  e,
laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale  di
almeno un metro come principale misura di contenimento, con  adozione
di strumenti di protezione individuale; 
      d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi
di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori
sociali; 
    mm) le attivita' degli stabilimenti balneari  sono  esercitate  a
condizione  che  le  Regioni   e   le   Province   autonome   abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di
riferimento o in settori analoghi. Detti  protocolli  o  linee  guida
sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e  delle
province autonome nel rispetto di  quanto  stabilito  dalla  presente
lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato  10.
Per tali attivita' e nelle spiagge di libero accesso deve  essere  in
ogni caso assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento  sociale,
garantendo comunque la distanza interpersonale  di  sicurezza  di  un
metro, secondo le  prescrizioni  adottate  dalle  Regioni,  idonee  a
prevenire o ridurre  il  rischio  di  contagio,  tenuto  conto  delle
caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilita'. I
protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso: 
      1) l'accesso  agli  stabilimenti  balneari  e  gli  spostamenti
all'interno dei medesimi; 
      2) l'accesso dei fornitori esterni; 
      3) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve  le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione; 
      4) la distribuzione e il  distanziamento  delle  postazioni  da
assegnare ai bagnanti; 
      5) le misure igienico-sanitarie per  il  personale  e  per  gli
utenti; 
      6) le  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  ludiche  e
sportive; 
      7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta  a  disposizione
degli utenti; 
      8) le modalita' di informazione agli ospiti  e  agli  operatori
circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da  seguire
all'interno degli stabilimenti balneari; 
      9) le spiagge di libero accesso; 
    nn) le attivita' delle  strutture  ricettive  sono  esercitate  a
condizione che sia  assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento
sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di  sicurezza
di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli  e  delle
linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il  rischio  di
contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10,
tenuto conto  delle  diverse  tipologie  di  strutture  ricettive.  I
protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso: 
      1)  le  modalita'  di  accesso,  ricevimento,  assistenza  agli
ospiti; 
      2) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve  le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione; 
      3) le misure igienico-sanitarie per le camere  e  gli  ambienti
comuni; 
      4) l'accesso dei fornitori esterni; 
      5) le  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  ludiche  e
sportive; 
      6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta  a  disposizione
dei clienti; 
      7) le modalita' di informazione agli ospiti  e  agli  operatori
circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da  seguire
all'interno  delle  strutture  ricettive  e  negli  eventuali   spazi
all'aperto di pertinenza.

Foto di copertina: Renzo Bressan, che ringraziamo per la foto utilizzata per la nostra campagna anti-virus… 

Le misure anti contagio del Dpcm del 13 ottobre

Ecco cosa prevede il nuovo provvedimento valido dal 14 ottobre al 13 novembre

 

Firmato dal Presidente del Consiglio e dal Ministro della Salute il 13 ottobre il nuovo decreto che contiene le disposizioni, valide dal 14 ottobre al 13 novembre, per limitare la diffusione del contagio da Covid19 che sostituiscono quelle previste nei precedenti decreti (7 agosto e 7 settembre).

Già il 7 ottobre il Consiglio dei Ministri aveva deliberato la proroga fino al 31 gennaio 2021 dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Lo stesso Decreto Legge del 7 ottobre introduceva poi l’obbligo, confermato con quest’ultimo DPCM, di indossare le mascherine sia in luoghi chiusi che all’aperto. Di seguito in sintesi le principali misure previste all’articolo 1 del DPCM 13 ottobre: 

> Obbligo di mascherine in luoghi chiusi e all’aperto. È obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Dall’obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Viene inoltre “fortemente raccomandato” l’utilizzo dei dispositivi “anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi”.

> Distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani restano invariate e prioritarie come misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio. 

> Divieto di feste private al chiuso o all’aperto e “forte raccomandazione” a evitare di ricevere in casa, per feste, cene o altre occasioni, più di sei familiari o amici con cui non si conviva.
Ristoranti e bar dovranno chiudere alle 24 e dalle 21 si potrà solo consumare ai tavoli. Non in piedi davanti al locale. Resta consentita la “ristorazione con consegna a domicilio” e la “ristorazione con asporto” ma “con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21”.

 Sospese le attività nelle sale da ballo e discoteche, all’aperto o al chiuso

> Fiere e congressi sono consentite nel rispetto dei Protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico

> Sport

è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

Restano aperte palestre, piscine, centri e circoli sportivi pubblici e privati. Per quanto riguarda gli sport di contatto, è consentito lo svolgimento di quelli gestiti dalle società professionistiche e dilettantistiche riconosciute dal CONI (Comitato olimpico nazionale italiano) e dal CIP (Comitato italiano paralimpico), mentre sono vietate gare, competizioni e attività connesse agli sport di contatto a carattere amatoriale. Potranno cioè continuare a svolgere le attività tutte quelle società che abbiano adottato protocolli per limitare i contagi.
Stadi: per le competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori all’aperto e 200 al chiuso. Va garantita la distanza di un metro e la misurazione della febbre all’ingresso

> Cinema, teatri e concerti

gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. resta per gli spettacoli il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all’aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l’altro e di assegnazione dei posti a sedere.
Sono sospesi gli eventi che implichino assembramenti se non è possibile mantenere le distanze.

> Cerimonie

Matrimoni, comunioni, cresime e funerali: restano in vigore le regole dei protocolli già approvati per chiese e comuni ma viene messo un limite massimo di 30 persone per gli eventuali ricevimenti successivi.

Qui i principali provvedimenti nazionali e regionali pubblicati dall’inizio dell’emergenza sanitaria

Data di pubblicazione: 13-10-2020
Data ultimo aggiornamento: 15-10-2020
 

A cura di Ufficio stampa Città Metropolitana di Bologna

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