Vidimazione Registro dei Volontari

2021/11/10, Vergato – Vidimazione Registro dei Volontari, cos’è e come funziona.

Come funziona
Il registro dei volontari che prestano la loro attività presso le organizzazioni di volontariato, prima di essere utilizzato, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in  ogni  foglio  da un notaio,  o  da  un segretario  comunale,  o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti.  L’autorità  che  ha  provveduto  alla bollatura  deve anche dichiarare, nell’ultima  pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota n. 7180 del 28 maggio 2021) ha esteso l’obbligo di vidimazione del registro volontari anche alle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri regionali. Questo in attesa del decreto ministeriale che disciplini l’assicurazione dei volontari.

Modalità richiesta vidimazione
Per richiedere la vidimazione del registro volontari delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con sede a Vergato iscritte negli appositi registri regionali, è necessario consegnare il registro e la documentazione necessaria (elencata di seguito) presso il Municipio, al 1° piano, Ufficio Segreteria  – piazza Capitani della Montagna 1, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle 11:30.
È possibile ritirare il registro vidimato non prima di cinque giorni dall’avvenuta consegna nei medesimi giorni e orari dell’Ufficio Segreteria.

Documentazione necessaria
Il legale rappresentante dell’associazione richiedente o suo delegato deve presentare all’ufficio la seguente documentazione:

  1. richiesta scritta di vidimazione del registro volontari sottoscritta dal legale rappresentante ed eventuale delega ad altra persona per la consegna e il ritiro del registro
  2. copia di un documento di identità valido del richiedente e della persona eventualmente delegata
  3. il registro da vidimare, con le pagine numerate e non compilate
     

Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 117/2017, art. 18, comma 2
Decreto 14 febbraio 1992