Lotta alla zanzara tigre – Le disposizioni del sindaco Giuseppe Argentieri

2022/05/03, Vergato – Segnala Dubbio – OGGETTO:
EMISSIONE DI ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE
TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE, DI ZANZARA TIGRE (AEDES
ALBOPICTUS) E ZANZARA COMUNE (CULEX SPP.).

ORDINA
A TUTTI I CITTADINI, ED AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PROPRIETARI, AFFITTUARI, O CHE
COMUNQUE ABBIANO L’EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI AREE ALL’APERTO DOVE ESISTANO O SI
POSSANO CREARE RACCOLTE D’ACQUA METEORICA O DI ALTRA PROVENIENZA

Ognuno per la parte di propria competenza, di:

  1. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di
    contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana,
    ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
  2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne
    ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta
    e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia;
    diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a
    tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini;
  3. trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque
    meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine
    non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida.
    La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato,
    secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento
    in caso di pioggia.
    Devono essere trattati anche i tombini che non sono all’aperto, ma sono comunque
    raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli
    scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque
    provenienti dai “grigliati”). In
    alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di
    raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente
    mantenuta in condizioni di integrità;
  4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e
    sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra
    provenienza;
  5. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti
    larvicidi;
  6. evitare che si formino raccolte d’acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri
    contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi
    debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati
    completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
  7. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i
    provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da
    ogni precipitazione atmosferica;
  8. all’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i
    vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l’acqua del vaso
    deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti
    il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto. Inoltre, tutti i
    contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere
    capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di
    pioggia;
  9. i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari,
    devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la
    proliferazione delle zanzare autoctone e l’introduzione di zanzare di specie esotiche.
    ORDINA ALTRESI’
  10. che l’esecuzione di trattamenti adulticidi negli spazi privati debba essere
    comunicata preventivamente, mediante invio, almeno 5 giorni prima del
    trattamento, del modulo “COMUNICAZIONE DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA
    CONTRO LA ZANZARA E ALTRI INSETTI DI INTERESSE PUBBLICO”
    (Allegato 1.6 bis)
  • al Servizio Ambiente del Comune di Vergato mediante PEC all’indirizzo:
    comune.vergato@cert.provincia.bo.it
  • al Servizio Igiene Sanità Pubblica del Dipartimento Sanità Pubblica dell’Azienda
    USL di Bologna mediante PEC all’indirizzo dsp.veterinaria@pec.ausl.bologna.it;
  1. la ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento, ovvero il
    proprietario/conduttore in caso di interventi eseguiti personalmente, dovrà
    sottoscrivere la sezione DICHIARAZIONE DI TRATTAMENTO ADULTICIDA della
    comunicazione (Allegato 1.6 ter) e disporre con congruo anticipo (almeno 48 ore
    prima) l’affissione di appositi avvisi (secondo il modello Allegato 1.6 quater) al fine
    di garantire la massima trasparenza e informazione alla popolazione interessata;
  2. che i trattamenti adulticidi possano essere eseguiti, negli spazi privati solo in via
    straordinaria nel rispetto delle prescrizioni e modalità di esecuzione regolamentate
    per legge, e delle “Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti
    adulticidi contro le zanzare 2022”;
  3. che coloro che utilizzano o installano un impianto automatico di distribuzione di
    prodotti contro le zanzare (adulticidi e prodotti insetto repellenti) diano
    comunicazione al Comune e all’Azienda USL della ubicazione e delle
    caratteristiche tecniche dell’impianto utilizzando sempre il modulo in Allegato 1.6
    bis;
  4. che nell’impianto automatico di distribuzione possono essere utilizzati
    esclusivamente prodotti biocidi o PMC regolarmente autorizzati come adulticidi
    e/o insetto repellenti utilizzabili in aree all’aperto e di uso non professionale;
  5. sono esclusi dall’utilizzo i biocidi o i PMC classificati ai sensi del Regolamento (CE) n.
    1272/2008 (detto Reg CLP) come:
  • Cancerogeni, Mutageni, Tossici per il ciclo riproduttivo (CMR) di categoria 1 e
  • categoria 2
  • Sensibilizzanti di categoria 1
  • Molto tossici per l’Ambiente acquatico e pericolosi per le api
  • Con proprietà di Interferenti Endocrini
  • Appartenenti alle categorie di pericolo dei prodotti fitosanitari vietati in
    ambiente
  • frequentato dalla popolazione o da gruppi vulnerabili previsto dal punto A 5.6
    del DM 22/11/2014 e come precisato nella DGR n. 2051 del 3/12/2018;
  1. qualora nell’impianto automatico di distribuzione si utilizzassero prodotti adulticidi si
    dovrà sottostare agli obblighi e alle prescrizioni previste per gli interventi adulticidi.
    In particolare:
  • effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne, o nelle prime ore del
    mattino;
  • evitare che persone e animali vengano a contatto con l’insetticida irrorato
    allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l’irrorazione;
  • accertarsi della avvenuta chiusura di porte e finestre;
  • non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta, e non irrorare qualunque
    essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura,
    dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che
    producono melata;
  • in presenza di apiari nell’area che s’intende trattare o nelle aree limitrofe alla
    stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l’apicoltore deve essere
    avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a
    preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
  • coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
  • non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell’inizio dell’intervento;
  • far frequentare l’area trattata soltanto dopo almeno 2 giorni dall’irrorazione;
  • se nell’area sono presenti orti evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni, o quantomeno se ne consiglia un accurato lavaggio prima del loro consumo; si consiglia di coprire le verdure dell’orto con un telo impermeabile durante i trattamenti;
  • AVVERTE
    che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell’area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;
    che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981, dalla Legge Regionale n. 21/1984 e dall’art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.
    Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €;
    che la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi, volti a verificare la presenza di raccolte d’acqua costituenti focolai larvali non adeguatamente gestite, ovvero tramite il riscontro della disponibilità di prodotti larvicidi o dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione larvicida da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza, o degli attestati di intervento rilasciati da imprese specializzate. La vigilanza prevede la verifica del rispetto di quanto indicato sopra in merito al posizionamento di apposita cartellonistica e della corretta e completa comunicazione dei trattamenti secondo i fac-simili riportati negli Allegati 1.6 bis e 1.6 ter.
    DISPONE
    Che il presente provvedimento è in vigore dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno;
    riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteoclimatici in atto;
    che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all’accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza:
  • il Corpo di Polizia Locale,
  • l’Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL),
  • ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.
    La validità del presente atto è a tempo indeterminato ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione all’Albo Pretorio.
    IL SINDACO
    Dott. Giuseppe Argentieri
  • Scarica l’ordinanza e il modulo qui;

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