A Vergato un regolamento comunale per Parchi e Giardini

VN24_Cervia_Giardini-07

Non è Vergato

2015/08/28, Vergato – Organi di polizia in generale e, in particolare:
a. al Servizio Intercomunale di Polizia Municipale;
b. al Corpo di Polizia Provinciale;
c. agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;
d. alle Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla L.R. 2/77;
e. gruppi ed associazioni di volontariato convenzionati con l’Amministrazione Comunale, nei limiti loro consentiti dal relativo status giuridico e dalle loro finalità istituzionali, nonché dai contenuti espressi nelle apposite convenzioni.

Questi saranno gli organi che controlleranno i parchi e giardini, animali protetti, cavalli al passo e gioco al pallone solo per bambini fino a sei anni… e altro ancora nel regolamento, almeno da leggere una volta!

Ancora una segnalazione di Marco, attento osservatore delle cose vergatesi, il quale osserva:

http://www.mutinanet.com/albovergato/2015/docs/20150044C.PDF

leggendo parte dell’articolo 5 
Art. 5 Atti vietati
1) Nelle aree di cui all’art. 1 è vietato:
……….
g) Lasciare vagare incustodito il proprio cane in presenza di altre persone o animali. 
……….
cosa vuol dire? che se non ci sono altre persone il cane puo’ girare incustodito? Questo confligge con la norma di rango superiore
 (articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica n.320 dell’8 febbraio 1954) visibile sul sito normattiva.it che, seppure formalmente solo ai fini della prevenzione della rabbia, prevede che il Sindaco debba prescrivere fra l’altro …….
Inoltre, per un principio di normale diligenza e prevenzione dei rischi alla circolazione stradale, credo sia controindicato consentire questa facoltà là dove il parco o giardino non sia recintato. Se per qualunque motivo il cane si dovesse spaventare (scoppio di pneumatico, petardo…) o puntasse un cane dell’altro sesso in “calore” non ci sarebbe comando vocale che potrebbe reggere. La conseguenza può essere l’attraversamento di una strada a transito veicolare e quindi provocare incidenti stradali con veicoli che potrebbero impattare sul cane o, per evitare la bestia il conducente di un veicolo potrebbe porre in essere manovre tali da provocare danni ad altri veicoli o pedoni.
e parte dell’articolo 8 
Art. 8 Obblighi e prescrizioni.
E’ fatto obbligo a chiunque utilizzi a qualunque titolo i parchi ed i giardini:
……………
 3) di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio;
……………
cosa vuol dire?  che i fumatori potranno continuare a gettare mozziconi a terra? Se proprio vogliono continuare a permettere di fumare nei parchi e giardini almeno avrebbero potuto mettere, in corrispondenza dei pali dove già sono presenti i cestini dei rifiuti i posacenere come alle fermate degli autobus a Bologna. Integrando di spegnere accuratamente i mozziconi di sigarette negli appositi……..
Comunque, se fossero stati più lungimiranti avrebbero potuto vietare il fumo come hanno nel Comune di San Lazzaro.
e il regolamento come da pubblicazione; 20150044C_regolamento parchi e giardini

COMUNE DI VERGATO REGOLAMENTO COMUNALE DEI PARCHI E DEI GIARDINI
***************
REGOLAMENTO DEI PARCHI E DEI GIARDINI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 44 DEL 30/07/2015
INDICE
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1: FINALITA’
2: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA E RURALE
3: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
TITOLO II: COMPORTAMENTI VIETATI
ART. 4: PRINCIPIO INFORMATORE DELL’USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI
5: ATTI VIETATI
6: AREE PUBBLICHE ATTREZZATE
7: ATTIVITA’ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE
8: OBBLIGHI E PRESCRIZIONI
9: DEROGHE
TITOLO VIII: SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E SANZIONI ACCESSORIE
ART. 10: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
11: APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
12: PRINCIPIO DI SOLIDARIETA’
13: CONCORSO DI PERSONE NELLA VIOLAZIONE
14: PIU’ VIOLAZIONI DI NORME CHE PREVEDONO SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
15: NON TRASMISSIBILITA’ DELL’OBBLIGAZIONE
16: CONTESTAZIONE E VERBALIZZAZIONE
17: NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI
18: PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
19: TRASMISSIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO
20: ORDINANZA INGIUNZIONE
21: OPPOSIZIONE INNANZI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
22: RISCOSSIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE
23: PRESCRIZIONE
24: DEVOLUZIONE DEI PROVENTI
25: VIGILANZA NELLE MATERIE OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO
26: ABROGAZIONI
27: NORME TRANSITORIE E FINALI
TITOLO I
Disposizioni Generali
Art. 1
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 44 DEL 30/07/2015
Finalità
Il Regolamento dei Parchi e dei Giardini disciplina, in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell’ambiente.
Le norme di cui al presente Regolamento si applicano in tutte le aree pubbliche adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o gestione dell’Amministrazione Comunale o comunque di uso pubblico;
Ogni qual volta, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento dei parchi o dei giardini.
Art. 2
Funzioni di Polizia Urbana e Rurale
Le funzioni amministrative di polizia urbana e rurale concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell’ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell’Autorità dello Stato ai sensi dell’articolo 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.
Art. 3
Accertamento delle violazioni.
L’inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad €uro 25,00 e non superiore ad €uro 500,00; per l’accertamento e l’applicazione di dette sanzioni amministrative, saranno osservate le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n° 689.
È facoltà dell’Amministrazione Comunale emanare istruzioni ed interpretazioni che potessero rendersi necessarie per l’esecuzione del presente Regolamento nonché emanare ordinanze integrative del medesimo.
TITOLO II
Comportamenti vietati
Art. 4
Principio informatore dell’uso dei parchi e dei giardini.
Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell’art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività. Sono pertanto vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l’indicata finalità.
La violazione delle norme di cui al presente titolo, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, può comportare la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi e/o della sospensione dell’attività e/o del sequestro cautelare delle cose, onde evitare il prosieguo dell’attività vietata, qualora previsto dalla vigente normativa. E’ in ogni caso fatto salvo l’obbligo del risarcimento dei danni, qualora dovuto.
Art. 5
Atti vietati
1) Nelle aree di cui all’art. 1 è vietato:
a) Transitare con veicoli a motore.
b) Transitare con velocipedi se non nelle aree adibite espressamente a tale uso quali sentieri e
piste ciclabili. E’ consentito il solo uso di tricicli per bambini di età non superiore a 6 anni.
c) Transitare con cavalli al di fuori dei sentieri e/o delle piste appositamente predisposte;
d) Danneggiare in qualsiasi modo alberi, arbusti, siepi, cespugli ed ogni altra essenza arborea
presente.
e) Danneggiare o asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno,
nonché calpestare le aiuole.
f) Molestare e/o catturare gli animali presenti nonché sottrarre nidi o uova, personalmente o non
custodendo adeguatamente i propri animali.
g) Lasciare vagare incustodito il proprio cane in presenza di altre persone o animali.
h) Non provvedere alla raccolta delle deiezioni dei propri cani.
i) Praticare il gioco del calcio. Sono consentiti i giochi con la palla ai bambini di età non
superiore a 6 anni.
2) Il transito di velocipedi e cavalli di cui ai precedenti punti b) e c) è comunque vietato sui
sentieri sterrati in caso di terreno bagnato o fangoso.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento della somma da €. 25,00 ad €. 150,00 salvo il risarcimento dei danni, qualora
dovuto.
Art. 6.
Aree pubbliche attrezzate
1) Nelle aree di cui all’art. 1, limitatamente alla zone delle stesse appositamente attrezzate e
destinate all’attività ludica dei bambini, è fatto divieto di introdurre cani anche se muniti di
guinzaglio e di museruola.
2) Le zone di cui sopra, interdette agli animali, sono identificate come segue:
a) Giardini pubblici siti nella Piazza della Pace del Capoluogo:
 Area attrezzata con strutture e giochi per bambini.
b) Giardino pubblico posto sulla Via Berlinguer del Capoluogo;
c) Impianti sportivi del Capoluogo;
 Area attrezzata con strutture ludiche;
 Area dei campi sportivi e delle piste polivalenti.
d) Parco pubblico della Frazione di Riola posto presso gli impianti sportivi;
 Area attrezzata con strutture ludiche;
 Area dei campi sportivi e delle piste polivalenti.
e) Impianti sportivi della Frazione di Cereglio :
 Area attrezzata con strutture ludiche.
 Area dei campi sportivi e delle piste polivalenti.

f) Impianti sportivi della Frazione di Tolè:
 Area attrezzata con strutture ludiche.
 Area dei campi sportivi e delle piste polivalenti.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 44 DEL 30/07/2015
g) Aree e cortili annessi ai plessi scolastici delle scuole elementari, materne ed asili nido.
3) E’ fatto divieto di utilizzare le strutture ludiche poste nei parchi e nei giardini pubblici come
definiti all’art. 1 ai maggiori di anni 12 fatte salve maggiori e/o diverse restrizioni previste
dalle norme concernenti la sicurezza delle attrezzature.
La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento della somma da €. 50,00 ad €. 150,00.
La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento della somma da €. 25,00 ad €. 75,00 fatto salvo il risarcimento dei danni, qualora
dovuto.
Art. 7
Attività soggette ad autorizzazione.
1) Sono attività soggette ad autorizzazione:
a) Il transito dei veicoli a motore qualora lo stesso si rendesse necessario per particolari
motivi;
b) Lo svolgimento di manifestazioni ricreative, sportive, culturali, politiche, religiose, quali,
a titolo esemplificativo assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate,
spettacoli, comizi, ecc.
c) L’installazione di attrezzature fisse e mobili anche se a carattere temporaneo;
d) L’accensione di fuochi e/o la preparazione di braci o carbonelle per barbecue, se eseguite
al di fuori dei luoghi o strutture all’uopo predisposte;
e) L’accensione di petardi o fuochi artificiali;
f) La messa a dimora di piante e la introduzione di animali selvatici;
g) La raccolta di frutti o erbe selvatiche;
h) Lo svolgimento di attività commerciali e/o di altre attività professionali;
i) L’affissione di avvisi, volantini, manifesti pubblicitari e/o di qualsiasi altra stampa.
2) Chiunque intenda svolgere le predette attività dovrà presentare all’Amministrazione
Comunale, almeno 20 giorni prima, apposita domanda nella quale dovranno essere indicati:
 Le generalità del richiedente se persona fisica o del Legale Rappresentante se persona
giuridica;
 Il tipo di attività o manifestazione che si intende svolgere ed il relativo programma;
 Data ed orari di inizio e termine di utilizzo dell’area richiesta, comprensiva degli
eventuali tempi di allestimento e di smontaggio;
 Numero presunto dei partecipanti;
 Nominativo della o delle persone responsabili cui fare riferimento
La predetta domanda, se presentata allo Sportello Unico per le Attività produttive dovrà
essere formulata secondo la normativa speciale che attiene a detto servizio e potrà essere
comprensiva di ogni altra richiesta di autorizzazione, concessione o atto di assenso necessario per
lo svolgimento dell’attività richiesta.
La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento della somma da €. 75,00 ad €. 225,00 fatta salva l’applicazione delle norme speciali
regolanti la specifica attività.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 44 DEL 30/07/2015
Art. 8
Obblighi e prescrizioni.
E’ fatto obbligo a chiunque utilizzi a qualunque titolo i parchi ed i giardini:
1) di cavalcare al passo evitando di arrecare disturbo alle persone; nelle aree di maggior
frequentazione il cavaliere dovrà condurre il cavallo a piedi;
2) di impiegare, nelle aree verdi coltivate, in via prioritaria e per quanto possibile, tecniche di
agricoltura biologica a ridotto impatto ambientale;
3) di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali
principi di incendio;
4) di rispettare la segnaletica e le indicazioni eventualmente impartite dall’Amministrazione
Comunale in merito alla corretta utilizzazione dei sentieri e delle attrezzature, alla fruizione
delle aree verdi ed agli orari di accesso.
Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento della somma da €. 25,00 ad €. 150,00, fatto salvo il risarcimento dei
danni, qualora dovuto.
Art. 9
Deroghe
Le norme del presente Regolamento non si applicano:
1) alle attività istituzionali eseguite dall’Amministrazione Comunale per la manutenzione
ordinaria e straordinaria svolte sia direttamente che a mezzo di terzi autorizzati;
2) alle attività eseguite dalle Forze dell’ordine nell’esercizio delle proprie funzioni;
3) in ogni altro caso di oggettiva necessità ed urgenza.
TITOLO III
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E SANZIONI ACCESSORIE
Art. 10
Disposizioni di carattere generale
1. In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento prevede che da una determinata violazione
consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali
contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689.
Art. 11
Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
2. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro
compresa tra un limite minimo e massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite
minimo generale di €uro 25,00 e il limite massimo generale di €uro 500,00. Tale limite
massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero
in caso di più violazioni ai sensi dell’art.11 della Legge.
3. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente
regolamento, tra un limite minimo e un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della
violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle
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conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni
economiche.
Art. 12
Principio di solidarietà
1. Per le violazioni amministrative previste dal presente regolamento, il proprietario è
obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta,
se non prova che il fatto sia avvenuto contro la sua volontà.
Art. 13
Concorso di persone nella violazione
1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione
amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo
che la legge disponga diversamente.
Art 14
Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie
1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola
diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più
violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più
grave aumentata fino al triplo.
Art. 15
Non trasmissibilità dell’obbligazione
1. L’obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette
agli eredi.
Art. 16
Contestazione e verbalizzazione
1. La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al
trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma
dovuta.
2. Dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni
che gli interessati chiedono che vi siano inserite.
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona
obbligata in solido.
4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all’ufficio o comando da cui dipende
l’agente accertatore.
Art. 17
Notificazione delle violazioni
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1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi
precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile
la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato
all’effettivo trasgressore.
2. Alla notificazione si provvede a mezzo dei messi comunali con le modalità previste dal codice
di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo
del servizio postale.
3. L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa
pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata
nel termine prescritto.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria.
Art. 18
Pagamento in misura ridotta
1. Per le violazioni per le quali il presente regolamento stabilisce una sanzione amministrativa
pecuniaria, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla
notificazione, una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la
violazione commessa, o, se più favorevole pari al doppio del minimo fissato dalle singole
norme, oltre alle spese del procedimento.
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l’ufficio dal quale dipende l’agente
accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se
l’amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario. All’uopo, nel verbale
contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle
norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente
bancario.
Art.19
Trasmissione del verbale di accertamento
1. Qualora non sia effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l’agente che ha
accertato la violazione deve trasmettere il verbale, con la prova delle eseguite contestazioni o
notificazioni, al Dirigente dell’ufficio cui sono demandati attribuzioni e compiti del Comune
nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione.
Art. 20
Ordinanza-ingiunzione
1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione,
gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il verbale di
accertamento, a norma dell’art.16, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere
sentiti dalla medesima autorità.
2. L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati i
documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato
l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne
ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi
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sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti
comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.
3. Il pagamento è effettuato presso l’ufficio Polizia Municipale di Vergato, ovvero mediante
versamento in c/c postale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto
provvedimento; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura
dell’ufficio che lo ha ricevuto, all’autorità che ha emesso l’ordinanza.
4. Il termine di pagamento è di sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero.
5. L’ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Art. 21
Opposizione innanzi all’autorità giudiziaria
1. Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria gli
interessati possono proporre opposizione entro il termini di trenta giorni dalla notificazione del
provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa se l’interessato risiede all’estero.
2. L’opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l’ordinanza notificata.
3. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice disponga
diversamente.
Art. 22
Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 15 e 17, la riscossione delle
somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall’art.27 della legge
24 novembre 1981, n.689.
2. I ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l’organo accertatore.
3. I ruoli sono trasmessi al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione.
Art. 23
Prescrizione
1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dal presente regolamento si
prescrive nel termine cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
2. L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
Art. 24
Devoluzione dei proventi
1. I proventi delle sanzioni sono di esclusiva spettanza del Comune di Vergato.
Art. 25
Vigilanza nelle materie oggetto del presente Regolamento
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1. La vigilanza relativa all’ottemperanza ed all’applicazione del presente Regolamento è
affidata agli organi di polizia in generale e, in particolare:
a. al Servizio Intercomunale di Polizia Municipale;
b. al Corpo di Polizia Provinciale;
c. agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;
d. alle Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla L.R. 2/77;
e. gruppi ed associazioni di volontariato convenzionati con l’Amministrazione
Comunale, nei limiti loro consentiti dal relativo status giuridico e dalle loro finalità
istituzionali, nonché dai contenuti espressi nelle apposite convenzioni.
Art. 26
Abrogazioni
1. Sono abrogate le norme antecedenti contrastanti con quelle del presente Regolamento.
Art.27
Norme transitorie e finali
1) fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le
norme legislative e regolamentari vigenti;
2) è comunque fatta salva l’applicazione delle normative speciali disciplinanti l’occupazione
del suolo pubblico, la tutela della flora spontanea e delle aree boscate nonché ogni altra
disposizione speciale e/o di rango superiore.

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