Custodia, conduzione dei cani e la detenzione di strumenti per la raccolta delle deiezioni
2016/01/09, Vergato – Riceviamo e pubblichiamo;
E’ stata emessa l’ordinanza n° 92 ad oggetto : “Custodia, conduzione dei cani e la detenzione di strumenti di pulizia per la raccolta delle deiezioni canine”
Oggetto: Ordinanza per la custodia, la conduzione dei cani e fa detenzione di strumenti di pulizia per la raccolta delle deiezioni canine.
IL SINDACO
Preso atto delle reiterate e numerose segnalazioni pervenute in ordine al diffuso malcostume tenuto da alcuni proprietari di cani, i quali, non attenendosi alla normativa vigente, non ne raccolgono le deiezioni, abbandonandole su suolo pubblico, arrecando in tal modo grave pregiudìzio al decoro urbano e causando rischi alla salute dei cittadini e degli animali;….
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ORDINA
che i proprietari e/o i detentori di cani provvedano a:
1. utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
2. portare al seguito una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
3. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
4. assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
5. non condurre i cani nelle aree attrezzate a gioco per i bambini, nelle aiuole ove è vietato il calpestio, negli spazi pubblici che, per caratteristiche del suolo o della pavimentazione, rendano difficile o impossibile l’eventuale raccolta di deiezioni solide o, per il loro particolare pregio, possano essere danneggiate da deiezioni solide e liquide.
6. essere sempre muniti di strumenti idonei alla raccolta delle feci canine (paletta e/o sacchettino di raccolta). Detti strumenti devono essere esibiti su richiesta degli organi di vigilanza;
7. provvedere alia immediata rimozione delle feci del cane, facendo uso dei suddetti strumenti, anche nelle zone non pavimentate, nelle aiuole e aree a verde in cui è consentito l’accesso;
8. depositare le feci, introdotte in idonei sacchetti o involucri chiusi, nei cestelli portarifiuti o nei cassonetti destinati alla raccolta della frazione umida dei rifiuti domestici;
AVVERTE
che, salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni a quanto disposto con la presente Ordinanza saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall’ art. 7bis della Legge 689/1981 come segue :
• per le violazioni dei punti 2 e 6 è prevista l’applicazione delia sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €.. 25,00 (venticinque/00) ad €. 75,00 (settantacinque/00);
• per le violazioni dei punti 1, 3, 4, 5, 7, e 8 è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 (venticinque/00) a € 150 (centocinquanta/00);
che, ai sensi e per gli effetti dell’alt 16 della Legge 689/1981, è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridota della sanzione, con effetto liberatorio, per una somma pari al doppio del minimo o, se più favorevole, al terzo del massimo della sanzione edittale.
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